La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 124/2025, nell’ambito del giudizio di conto reso da un agente interno della riscossione di un Comune, ha evidenziato che il provvedimento adottato dall’Ente non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la Giunta l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella del Comune.
Nel caso di specie, l’Ente ha provveduto alla parificazione dei conti degli agenti contabili con deliberazione di Giunta comunale e del segretario comunale. Al riguardo, il Collegio rileva che la “parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).
Tale adempimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Finanziario e tanto è confermato anche dall’atto di nomina dell’agente contabile, ove si dispone espressamente che: “i rendiconti degli agenti contabili interni dovranno essere “parificati” dal responsabile del servizio finanziario che ne attesterà la correttezza e la congruità con le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il Responsabile del Servizio Finanziario abbia assolto a tale compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale.
Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può evidentemente essere imputata all’agente contabile.
La redazione PERK SOLUTION