Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisazione importante in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in risposta a un interpello presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004.
L’istanza chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta esclusivamente da sanzioni o interessi — quindi senza una reale omissione contributiva, già sanata — e, di conseguenza, ottenere comunque un DURC regolare.
Il Ministero ricorda che l’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 disciplina le condizioni per il rilascio del DURC e, al comma 3, definisce come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo anche di eventuali accessori di legge. Tale soglia consente di attestare la regolarità contributiva quando la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è minima e fisiologica.
La norma non consente di considerare regolare una posizione debitoria formata unicamente da sanzioni civili o interessi. Le sanzioni, infatti, non rappresentano elementi autonomi ma accessori dell’obbligazione contributiva: derivano da un precedente inadempimento e ne costituiscono il riflesso giuridico. Hanno funzione sia risarcitoria, per il danno subito dall’ente previdenziale, sia dissuasiva, per scoraggiare ritardi o omissioni future.
Pertanto, anche se il contributo principale è stato successivamente versato, la presenza di sanzioni o interessi non estingue il debito complessivo verso l’ente. Solo nel caso in cui l’importo residuo, comprensivo di tali accessori, non superi i 150 euro, la posizione può rientrare nella fattispecie di “scostamento non grave” e consentire il rilascio del DURC regolare.
La redazione PERK SOLUTION






