L’INPS, con la circolare n. 90 del 30/07/2020, fornisce indicazioni in merito ai criteri della detassazione del TFS e alla determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta. L’Istituto ricorda che l’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.
La misura della detassazione varia da 1,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data) a 7,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data).
Tale beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.