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Decreto Sicurezza, la nota sintetica di Anci

Anci ha pubblicato una nota sintetica al Decreto – Legge 24 febbraio 2026, n. 23 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, c.d. “decreto Sicurezza”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli suddivisi in 4 capi.  Tra le novità più importanti, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

  • la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per l’anno 2026: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
  • l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale;
  • l’estensione dei provvedimenti di allontanamento e Daspo urbano.

L’art. 6, comma 1 proroga fino al 2026 i finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo uno stanziamento pari a 19 milioni di euro. L’intervento consiste nel rifinanziamento del Fondo nazionale per la videosorveglianza, istituito dall’art. 5, comma 2-ter, del D.L. 14/2017 (convertito con modificazioni nella L. 48/2017) e successivamente incrementato dall’art. 1, comma 676, della L. 197/2022 e dall’art. 3-ter del D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023. Si ricorda che nel mese di novembre scorso un decreto del Ministro dell’Interno ha provveduto alla ripartizione delle risorse relative al 2024 tra 336 Comuni. L’assegnazione è stata effettuata sulla base di criteri quali il livello di delittuosità del territorio e la popolazione residente, a fronte di 1.666 proposte progettuali presentate complessivamente.

Il comma 3 dell’art. 6 estende le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia Locale, in deroga ai limiti di spesa per il lavoro straordinario stabiliti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica sul salario accessorio (di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

Il comma 4 estende le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011, consentendo ai Comuni di destinare tali risorse anche al finanziamento di interventi legati alla sicurezza urbana. Tra questi rientrano, in particolare, l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Tali spese possono essere sostenute anche in deroga ai limiti previsti per il salario accessorio e ai vincoli di finanza pubblica che impongono agli enti locali il contenimento della spesa complessiva per il personale entro specifici parametri di sostenibilità finanziaria, stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006. Le assunzioni a tempo determinato possono inoltre essere effettuate in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile e ai vincoli applicabili agli enti in situazione di dissesto o in riequilibrio finanziario. La relativa spesa non viene considerata ai fini del calcolo della capacità assunzionale disciplinata dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che ha introdotto un nuovo sistema basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Si prevede, inoltre, che i Comuni possano utilizzare quota dei proventi del Codice della Strada per effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali in deroga alle limitazioni ordinariamente previste per le assunzioni a tempo determinato (art. 6, comma 6).

 

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