Finalità sottesa allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Il potere di scioglimento del Consiglio comune deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione. Detta misura, ai sensi dell’art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato (Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2019, n. 6918; id. 10 gennaio 2018, n. 96; id. 7 dicembre 2017, n. 5782).
La misura dello scioglimento risponde, dunque, ad un’esigenza di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando il valore indiziario dei dati non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale. L’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni”, nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: perciò, anche per “situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l’avvio dell’azione penale o, almeno, per l’applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156). E’ stato ripetutamente affermato che, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’Amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che diano attendibilità alle ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole, per i legittimi interessi della comunità locale, il permanere alla sua guida degli organi elettivi. Ciò in quanto l’art. 143 del TUEL precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento.
È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4074 del 24 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Circolare INPS su bonus baby-sitting e centri estivi

L’art. 72 del D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha modificato le precedenti disposizioni del decreto Cura Italia, prevedendo, in alternativa alla misura per servizi di baby-sitting, un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Il bonus è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e di lavoratori autonomi.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’importo arriva fino a 2.000 euro.
Con la circolare INPS 17 giugno 2020, n. 73, l’Istituto fornisce indicazioni sui criteri e le modalità di erogazione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Il bonus baby-sitting, non spetta a tutti i dipendenti pubblici ma solo a quelli di determinati settori, in particolare alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020; bonus baby-sitting a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e il bonus centri estivi per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Tutorial Bonus servizi di baby sitting

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trasporto pubblico locale, 412 mln di euro per sostenere le aziende

E’ stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che prevede l’immediata assegnazione alle Regioni di complessivi 412 milioni di euro da ripartire alle aziende del Tpl a compensazione dei mancati introiti causati dal fermo dei servizi nel periodo di lockdown.
Si tratta di una prima dotazione di 500 milioni di risorse stanziate in questa fase iniziale; risorse che sono state definite in base ai ricavi da traffico certificati dalle aziende relativi all’esercizio 2018, in attesa che siano disponibili e certificati quelli del 2019.
In dettaglio, l’anticipazione corrisponde al 55% dei ricavi certificati nel periodo intercorrente dal 23 febbraio 2018 al 3 maggio 2018 ed è stata ritenuta la più congrua dagli uffici del MIT e del MEF, nonché  dal Coordinamento delle Regioni in base ai dati forniti dalla banca dati dell’Osservatorio per le Politiche del TPL.
Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION