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Capacità assunzionali, al lordo le voci da considerare nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 131/2020, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione delle grandezze finanziarie da considerare ai fini del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti da confrontare con i valori soglia indicati nelle tabelle allegate al D.M. 17 marzo 2020. La Sezione, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ribadisce come, ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto, laddove il nuovo sistema delineato è coerente con il modello di governo delle assunzioni da parte dei Comuni che stabilisce una modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile che, però, va considerato al lordo, come indicato dal legislatore e dal decreto attuativo.
L’art. 2 del DM individua le voci da inserire al numeratore e al denominatore nel rapporto spesa di personale/entrate correnti. In tal senso, al numeratore andranno inseriti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato. Mentre al denominatore vengono poste le entrate correnti quale media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.
La norma non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti e non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i trasferimenti di parte corrente percepiti dai Comuni utilizzatori del personale convenzionato, ovvero altre ipotesi di entrate. Se la norma intende “premiare” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti queste vanno individuate al lordo “nettizzandole” solo ed esclusivamente in relazione al FCDE. Analogamente, la spesa di personale va considerata al lordo degli oneri riflessi, includendo voci di spesa ( che comunque a ben vedere avrebbero effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria) quali: la spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; il rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; la spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; le spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; le spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada; la spesa per gli oneri per i rinnovi contrattuali.

Autore: La redazione PERK SOLUTION