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Appalti pubblici, va esclusa l’impresa che non allega il PEF all’offerta economica

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF) costituisce un elemento significativo della proposta contrattuale, giacché permette all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta economica in senso stretto. Segnatamente la funzione del PEF è quella di «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa» (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 13 aprile 2018, n. 2214; C.d.S., V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). Esso è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Inoltre, la mancanza totale del PEF all’interno della offerta economica non appare sanabile mediante soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti. È quanto ha stabilito il TAR Abruzzo, 17 aprile 2020, n. 132.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION