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Anac, costo manodopera: l’uso delle tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Nel parere di precontenzioso n. 193, approvato dal Consiglio del 14 maggio 2025, l’ANAC ha evidenziato che nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura.

Tale obbligo – ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni – costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’approfondimento svolto da ANAC sulla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati di un Comune, ha dato modo di evidenziare che la stazione appaltante, nell’indizione della gara, ha fatto riferimento a tabelle del gennaio 2023 e non più vigenti in quel momento, superate dall’adozione di nuove tabelle ministeriali che hanno determinato un aumento del costo medio orario del personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali.

Anac ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION

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