La legittimazione per l’accesso agli atti presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; inoltre, la posizione da tutelare deve risultare collegata ai documenti. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un Sindaco sull’ammissibilità di una richiesta di accesso agli atti presentata da un ex dipendente del Comune. Quest’ultimo, dopo aver segnalato la mancanza di alcuni atti del 2018 nell’albo pretorio storico (poi reinseriti con il supporto della società informatica), ha chiesto una relazione dettagliata sulle cause del disservizio tecnico, motivando l’istanza genericamente con “motivi di giustizia” e dichiarandosi portatore di un interesse giuridicamente rilevante.
Il parere richiama la disciplina dell’accesso agli atti prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che agli articoli 22 e seguenti stabilisce come possano accedere solo i soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. Inoltre, la richiesta deve essere adeguatamente motivata.
La giurisprudenza, tra cui il TAR Lombardia (sent. 6 ottobre 2023, n. 2223) e il TAR Lazio (sent. 10 febbraio 2023, n. 2297), in linea con il Consiglio di Stato, ha chiarito che l’interesse deve essere non solo attuale e concreto, ma anche strumentale alla tutela di una specifica posizione giuridica, e tale collegamento deve emergere chiaramente dalla motivazione dell’istanza.
Nel caso esaminato, la richiesta fondata unicamente su generici “motivi di giustizia” non appare idonea a dimostrare un interesse diretto e concreto né un collegamento tra i documenti richiesti e una posizione giuridica da tutelare. Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’ente non è tenuto ad accogliere l’istanza ai sensi della legge 241/1990.






