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Milleproroghe 2026: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato  una nota sintetica sul Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, cd. “Milleproroghe”, esaminato e modificato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il provvedimento è stato approvato con voto di fiducia dall’Aula il 23 febbraio 2026 e ora all’esame del Senato.

La nota sintetica ANCI riporta le disposizioni di maggiore rilevanza per gli enti locali e una tabella riepilogativa di tutte le proroghe di interesse, offrendo agli enti locali un quadro chiaro e immediato delle novità normative, utile per l’aggiornamento amministrativo e gestionale.

Tra le diverse disposizione di interesse per gli enti locali si evidenziano:

  • L’articolo 1, comma 19-quinquies, introdotto dalla Camera, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della
    gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali.
  • Il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all’articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge
    30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd medie opere). Più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 31 marzo 2026 ora prorogato al 30 settembre 2026.
  • Il comma 2-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’estensione di ulteriori sette anni (in luogo dei precedenti cinque) dei contributi straordinari erogati dallo Stato per le fusioni dei Comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Art. 15, comma 3 bis D.lgs 267/2000).
  • L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter dispone che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
  • Il comma 12-ter dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella “zona rossa” relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori, un’indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.
  • L’articolo 4, comma 12-sexies prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono
    essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
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