I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. È quanto evidenziato da ANAC, con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.
Il punto di partenza dell’analisi di ANAC riguarda la natura e l’oggetto della concessione in essere, qualificabile come concessione di servizi, avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio rifiuti. All’interno della documentazione di gara (piano industriale, piano economico-finanziario ed elenco prezzi unitari) non risultano inclusi interventi di realizzazione, manutenzione o adeguamento dei Centri di Raccolta. Secondo ANAC, essi non appaiono riconducibili alla categoria dei lavori supplementari, che il Codice dei contratti pubblici ammette solo in presenza di ragioni sopravvenute e nella misura in cui risultino strettamente necessari a garantire la prestazione originaria.
Nel caso esaminato, i lavori presentano invece caratteri di autonomia rispetto all’oggetto della concessione, tanto più che per essi è stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore del Comune. Tale circostanza rafforza la separazione tra il rapporto concessorio esistente e gli interventi edilizi programmati. L’eventuale affidamento diretto al concessionario, comprensivo anche della progettazione, solleverebbe seri profili di criticità sotto il profilo della legittimità, configurandosi come una modifica non consentita del rapporto concessorio.
ANAC evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di alterare lo schema tipico della concessione, determinando una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento. In particolare, risulta problematica la previsione, contenuta nel disciplinare tecnico, di far realizzare al concessionario lavori pubblici “a domanda” dell’ente, senza che tali prestazioni siano state considerate:
- nella determinazione del valore complessivo della concessione;
- nell’individuazione dei requisiti di partecipazione;
- nella corretta allocazione dei rischi;
- nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.
Tali omissioni compromettono la trasparenza e la concorrenzialità della procedura a monte, ponendosi in contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che, gli interventi estranei all’oggetto originario, soprattutto se finanziati autonomamente, non possono essere inglobati nel rapporto concessorio attraverso affidamenti diretti, pena la violazione delle regole di evidenza pubblica.
La redazione PERK SOLUTION






