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Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate riscosse, anche con modalità diverse dal contante

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, etc.). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con deliberazione n. 220/2025, ribadendo, altresì, che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

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