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La nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale

Con la deliberazione n. 298/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha confermato, in continuità con l’orientamento della Sezione delle autonomie, che la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” non ricomprende né il fondo di dotazione né le somme versate a titolo di contratto di servizio, anche se finalizzate al pareggio di bilancio.

Nel caso di specie, gli enti istanti hanno richiesto un parere in merito a tre questioni:

  • se il conferimento del fondo di dotazione all’atto della costituzione dell’azienda speciale consortile rientri o meno tra i contributi a carico delle finanze pubbliche;
  • se le somme corrisposte dai Comuni a titolo di “Fondo di solidarietà”, commisurate alla popolazione residente e destinate a coprire costi generali e parte dei servizi, possano essere considerate corrispettivi contrattuali piuttosto che contributi;
  • se, in conseguenza della qualificazione giuridica delle risorse, sia possibile prevedere compensi e gettoni di presenza per Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.

La nozione di contribuzione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali, posto dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, è stata precisata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. La pronuncia ha infatti chiarito che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio». Di conseguenza, il fondo di dotazione conferito all’azienda speciale consortile A.S.C.L.V. all’atto della costituzione non costituisce contributo a carico delle finanze pubbliche rilevante ai sensi del citato art. 6, co. 2, d.l. n. 78/2010, nel presupposto che – come precisato dalla Sezione delle autonomie, “la partecipazione al fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’azienda speciale”, ai sensi dell’art. 114 TUEL.

Il fondo è previsto dallo statuto consortile e disciplinato nel contratto di servizio. Le somme sono fatturate ai Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente e servono a coprire i costi generali di gestione e una quota dei servizi. Secondo la Corte, queste erogazioni si configurano come corrispettivi contrattuali e non come contributi. Il fatto che concorrano al pareggio di bilancio non ne altera la natura.

Poiché né il fondo di dotazione né il fondo di solidarietà rientrano tra i contributi rilevanti, l’art. 6, co. 2, d.l. 78/2010 non trova automatica applicazione. Ne consegue che è astrattamente possibile riconoscere compensi e gettoni di presenza agli organi aziendali.

La redazione PERK SOLUTION

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