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Gara per la raccolta e trasporto rifiuti da 80 milioni: ANAC ne dispone l’annullamento per gravi illegittimità

Con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ordinato l’annullamento integrale di una procedura di gara del valore di oltre 80 milioni di euro, indetta da un capoluogo del Mezzogiorno per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, unitamente ai servizi accessori di igiene urbana. L’intervento dell’Autorità è scaturito da plurime segnalazioni di operatori economici che hanno evidenziato gravi vizi nel disciplinare di gara.

Dall’istruttoria condotta è emerso un quadro di illegittimità diffusa nella documentazione di gara, tale da compromettere in modo irreparabile i principi di legalità, concorrenza e parità di trattamento. ANAC ha pertanto invitato la stazione appaltante a rieditare la procedura entro 30 giorni, avvertendo che, in caso di inottemperanza, provvederà autonomamente all’impugnazione degli atti.

Le criticità riscontrate investono in particolare l’impianto dei requisiti di partecipazione:

  • Certificazioni di qualità richieste a pena di esclusione: è illegittima la clausola che impone la dimostrazione del possesso delle certificazioni in fase di offerta. L’Autorità ha ribadito che tale documentazione, ove prevista, deve essere esibita in fase di esecuzione e non può rappresentare una condizione per l’ammissione alla gara.

  • Fatturato specifico triennale: viene censurata la previsione che limita la dimostrazione dell’esperienza pregressa a un arco di soli tre anni. Secondo ANAC, la restrizione temporale viola il principio di proporzionalità, laddove il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente un riferimento temporale fino a dieci anni, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo una più effettiva concorrenza.

  • Clausola territoriale sul deposito/cantiere: la richiesta di disporre già in sede di gara di una sede operativa nel territorio comunale è stata considerata una indebita barriera all’accesso, in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • Possesso preventivo di mezzi e attrezzature: la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso di tutte le dotazioni tecniche già al momento della presentazione dell’offerta. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole, essendo sufficiente, ai fini della gara, la dimostrazione della disponibilità futura o della capacità di approvvigionamento.

Il parere dell’ANAC assume rilievo anche sotto il profilo sistemico. L’Autorità ha chiaramente evidenziato come le clausole in questione determinino un effetto restrittivo della concorrenza non giustificato dalla complessità o dal carattere specialistico dell’appalto. La presenza di automatismi escludenti, non espressamente previsti dalla normativa, e l’imposizione di oneri non proporzionati rappresentano gravi violazioni dei principi di trasparenza, massima partecipazione e tutela della concorrenza. L’annullamento disposto da ANAC riguarda non solo il disciplinare di gara, ma anche il bando e tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati. La stazione appaltante è chiamata a rielaborare la documentazione tenendo conto delle osservazioni contenute nella delibera e dei parametri normativi attuali. In particolare, si raccomanda:

  • la revisione dei requisiti di partecipazione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

  • la rimozione di tutte le clausole discriminatorie o territorialmente limitative;

  • il rispetto delle modalità di comprova previste dal Codice, senza anticipazioni indebite in fase di gara.

L’Autorità ha lasciato aperta la possibilità per l’amministrazione di rieditare la procedura, purché conformemente ai rilievi espressi. In caso contrario, si riserva di tutelare l’interesse pubblico in sede giurisdizionale.

La redazione PERK SOLUTION

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