In riscontro alle diverse richieste di chiarimento inviate dai Comuni, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità della dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata (Unioni di comuni, consorzi, convenzioni, o altre forme associative o strumentali) dei servizi legati all’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare.
La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile deve essere comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno del 16 aprile 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui sia stata istituita un’unione di comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni facenti parte dell’unione. I comuni potranno dichiarare, ai fini dell’accesso al fondo di cui all’articolo 1, comma 759 della legge n. 207 del 2024, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’unione dei comuni, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi.
Analogamente, il consorzio dei comuni, agendo quale ente strumentale dei comuni, può sostenere le spese per loro conto. I comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall’ente strumentale. Nel caso in cui vengano stipulate convezioni semplici ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un ente capofila. Pertanto, gli enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell’ente capo fila.
Infine, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato. In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali.
La redazione PERK SOLUTION