ANAC, Organismi Interni di Valutazione: Serve l’attestazione sugli obblighi di pubblicazione

ANAC ha pubblicato la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 con cui l’Autorità richiede agli Organismi Interni di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe l’attestazione sul corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione, con data di rilevazione al 15 giugno 2026 e successiva eventuale data di monitoraggio al 30 novembre.

Il provvedimento si applica alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico e agli altri organismi soggetti agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013. La delibera conferma l’impianto già consolidato delle attestazioni annuali, ma introduce un elemento innovativo destinato ad incidere significativamente sull’organizzazione delle sezioni “Amministrazione Trasparente”.

Accanto alla tradizionale verifica sulla presenza, completezza e aggiornamento dei dati pubblicati, ANAC richiede infatti una rilevazione ricognitiva relativa alla conformità delle pubblicazioni agli schemi standardizzati definiti dalla Delibera n. 495/2024. In sostanza, non sarà più sufficiente pubblicare il dato, ma diventerà progressivamente essenziale rispettare anche requisiti di standardizzazione, interoperabilità e leggibilità automatica delle informazioni.

La nuova impostazione anticipa un’evoluzione del sistema dei controlli verso modelli di trasparenza digitale maggiormente strutturati e interoperabili, coerenti con gli obiettivi di digitalizzazione della PA e con la crescente centralità del dato aperto e verificabile. Sebbene per il ciclo 2026 la verifica sugli schemi standard abbia natura prevalentemente ricognitiva, ANAC sembra chiaramente orientata a utilizzare tali informazioni quale base per futuri monitoraggi e controlli sostanziali.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla distinzione tra RPCT e OIV, ribadendo l’esigenza di garantire effettiva autonomia del soggetto attestatore rispetto alle funzioni di controllo sulla trasparenza e anticorruzione. Il tema assume rilievo soprattutto negli enti di minori dimensioni, dove la coincidenza dei ruoli è frequentemente utilizzata quale soluzione organizzativa.

Nota IFEL sull’esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole

IFEL ha pubblicato una Nota di commento sui principali orientamenti sulle condizioni e modalità di esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole. La normativa sulla natura e classificazione dei rifiuti, il Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), ha delineato con chiarezza la natura di rifiuto speciale per i rifiuti prodotti dalle attività agricole.

La nota evidenzia come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ormai consolidato un principio di diritto particolarmente rigoroso in materia di esclusione dalla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali; l’esclusione dal prelievo non consegue automaticamente alla natura dell’attività esercitata, ma presuppone un preciso onere probatorio a carico del contribuente, da assolvere mediante la presentazione della dichiarazione TARI originaria o di variazione, con l’indicazione puntuale delle superfici nelle quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e con la dimostrazione dell’avvenuto smaltimento tramite soggetti autorizzati.

La dichiarazione non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenti una condizione sostanziale indispensabile per consentire al Comune di effettuare le necessarie verifiche sui presupposti dell’esenzione. In tale prospettiva, assume rilievo anche il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, che rende necessario un costante aggiornamento della prova relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, pur in presenza della valenza ultrattiva della dichiarazione TARI prevista dalla legge n. 147/2013.

La nota affronta, inoltre, il tema particolarmente delicato delle attività agricole “connesse”, evidenziando le persistenti incertezze interpretative derivanti dalla mancata definizione legislativa del rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti prodotti da agriturismi, attività amministrative e ulteriori attività accessorie all’esercizio agricolo. IFEL rileva che un’interpretazione estensiva dell’esclusione dal prelievo rischierebbe di sottrarre integralmente tali attività al servizio pubblico di raccolta, nonostante la concreta produzione di rifiuti urbani del tutto assimilabili a quelli derivanti da attività alberghiere o di ristorazione.