Impianti sportivi, ANAC: affidamento diretto possibile ma solo a precise condizioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sul tema della gestione degli impianti sportivi, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021. Con il Comunicato del Presidente n. 4, approvato l’11 marzo 2026, Anac risponde alle numerose richieste pervenute dagli enti locali, delineando i presupposti che consentono il ricorso all’affidamento diretto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

La norma consente a tali soggetti di presentare agli enti locali proposte progettuali per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi, corredate da un piano di fattibilità economico-finanziaria. Qualora l’amministrazione riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto, a titolo gratuito, per una durata proporzionata al valore dell’investimento e comunque non inferiore a cinque anni.

Nel chiarire l’ambito applicativo della disposizione, l’Autorità sottolinea che il ricorso a questa modalità rappresenta una deroga ai principi dell’evidenza pubblica e, proprio per questo, può essere giustificato solo in presenza di condizioni ben definite. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso esclusivamente quando la proposta provenga da un’associazione o società sportiva senza fini di lucro, riguardi un impianto che necessita effettivamente di interventi di riqualificazione e sia finalizzata a promuovere l’aggregazione sociale e l’inclusione, soprattutto giovanile. Ulteriore presupposto è che all’ente sia pervenuta una sola proposta e che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Anac evidenzia inoltre che, trattandosi di una deroga, l’ente locale è tenuto a motivare in modo puntuale la scelta dell’affidamento diretto, dando conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’affidamento, pur avvenendo senza gara, rientra comunque nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e deve pertanto essere gestito attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Un ulteriore chiarimento riguarda il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti. L’Autorità precisa che tale requisito è necessario solo nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una procedura comparativa strutturata. Nei casi, come quello disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, in cui il legislatore consente espressamente l’affidamento diretto, anche per importi rilevanti, la qualificazione non è richiesta. Questo principio, sottolinea Anac, ha portata generale e si estende anche alle concessioni quando non sia prevista una procedura selettiva.

Buoni pasto nella PA locale: nessun diritto automatico per i dipendenti

Con la sentenza n. 5477/2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema del servizio mensa e dei buoni pasto nel comparto Regioni ed Autonomie locali, chiarendo in modo netto che non sussiste un diritto soggettivo automatico in capo ai dipendenti.

La pronuncia prende le mosse dall’interpretazione dell’articolo 45 del CCNL 14 settembre 2000, applicabile ratione temporis, il quale disciplina la possibilità per gli enti locali di istituire un servizio mensa o, in alternativa, di riconoscere buoni pasto sostitutivi. Secondo la Corte, la formulazione della norma è inequivocabile nel configurare una mera facoltà e non un obbligo. Il riferimento al verbo “possono” evidenzia infatti come la scelta sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale deve valutare il proprio assetto organizzativo e la disponibilità delle risorse finanziarie, oltre a svolgere il necessario confronto con le organizzazioni sindacali.

L’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui il diritto al servizio o al buono pasto sarebbe comunque garantito, con l’ente chiamato a scegliere solo tra le modalità di erogazione, viene espressamente respinta. Tale lettura, osserva la Cassazione, finirebbe per svuotare di significato il dato letterale della disposizione e non risulterebbe coerente con la volontà delle parti collettive, che hanno inteso bilanciare le esigenze di tutela dei lavoratori con i vincoli di finanza pubblica.

La Corte sottolinea inoltre la differenza rispetto alla disciplina previgente, risalente al D.P.R. n. 347 del 1983, che prevedeva un impegno più marcato da parte degli enti all’istituzione delle mense. Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, tale impostazione è stata superata, lasciando spazio a una disciplina che subordina l’attivazione del servizio a valutazioni di opportunità e sostenibilità economica.

Un ulteriore elemento valorizzato nella decisione riguarda il richiamo, contenuto nella norma contrattuale, alla compatibilità con le risorse disponibili. Tale clausola, secondo i giudici, conferma il carattere non vincolante dell’istituzione del servizio, escludendo che possa configurarsi un obbligo generalizzato a carico dell’ente. Anche la previsione dell’equivalenza dei costi tra mensa e buono pasto non è idonea a fondare un diritto incondizionato del dipendente.

Nel solco di un orientamento già espresso in materia per il comparto sanità, la Cassazione ribadisce dunque che la contrattazione collettiva non attribuisce direttamente ai lavoratori né il diritto alla mensa né quello ai buoni pasto, rimettendo integralmente la decisione alle amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili.