L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sul tema della gestione degli impianti sportivi, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021. Con il Comunicato del Presidente n. 4, approvato l’11 marzo 2026, Anac risponde alle numerose richieste pervenute dagli enti locali, delineando i presupposti che consentono il ricorso all’affidamento diretto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
La norma consente a tali soggetti di presentare agli enti locali proposte progettuali per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi, corredate da un piano di fattibilità economico-finanziaria. Qualora l’amministrazione riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto, a titolo gratuito, per una durata proporzionata al valore dell’investimento e comunque non inferiore a cinque anni.
Nel chiarire l’ambito applicativo della disposizione, l’Autorità sottolinea che il ricorso a questa modalità rappresenta una deroga ai principi dell’evidenza pubblica e, proprio per questo, può essere giustificato solo in presenza di condizioni ben definite. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso esclusivamente quando la proposta provenga da un’associazione o società sportiva senza fini di lucro, riguardi un impianto che necessita effettivamente di interventi di riqualificazione e sia finalizzata a promuovere l’aggregazione sociale e l’inclusione, soprattutto giovanile. Ulteriore presupposto è che all’ente sia pervenuta una sola proposta e che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Anac evidenzia inoltre che, trattandosi di una deroga, l’ente locale è tenuto a motivare in modo puntuale la scelta dell’affidamento diretto, dando conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’affidamento, pur avvenendo senza gara, rientra comunque nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e deve pertanto essere gestito attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Un ulteriore chiarimento riguarda il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti. L’Autorità precisa che tale requisito è necessario solo nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una procedura comparativa strutturata. Nei casi, come quello disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, in cui il legislatore consente espressamente l’affidamento diretto, anche per importi rilevanti, la qualificazione non è richiesta. Questo principio, sottolinea Anac, ha portata generale e si estende anche alle concessioni quando non sia prevista una procedura selettiva.


