Pubblico impiego: Il mancato scorrimento della graduatoria non impone obblighi di motivazione

La sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026 del TAR Lombardia affronta il tema della legittimità della scelta di un Comune di non procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, optando invece per altre modalità di reclutamento del personale.

Il Collegio richiama innanzitutto l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 e, soprattutto, la successiva norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, evidenziando come quest’ultima qualifichi il concorso pubblico quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Trattandosi di disposizione interpretativa con efficacia retroattiva, essa incide anche sulle procedure in corso e sui rapporti non ancora esauriti.

Alla luce di tale quadro normativo, il TAR afferma che non è più sostenibile l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva una preferenza per lo scorrimento delle graduatorie. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo concorso o ricorrere ad altre modalità di reclutamento non richiede più una motivazione particolarmente stringente, venendo meno l’obbligo motivazionale rafforzato precedentemente affermato, tra l’altro, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011.

Il giudice ribadisce inoltre che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento, ma al più una posizione di interesse legittimo, già prima dell’intervento normativo del 2025. Quanto al caso concreto, il TAR ritiene legittima la scelta del Comune, che aveva motivato, già in atti precedenti al DUP, la decisione di non scorrere la graduatoria, evidenziando sopravvenute esigenze organizzative e la necessità di reclutare personale già formato e immediatamente operativo, anche tramite mobilità. Tali esigenze sono ritenute oggettive e coerenti con il fabbisogno dell’ente.

Bando Sport Missione Comune 2026, 250 milioni di euro di nuova finanza per l’impiantistica sportiva pubblica

Con il bando Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale. Il programma, attivo fino al 30 settembre 2026, si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, offrendo strumenti finanziari agevolati per sostenere interventi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dalla concessione di mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi per finanziamenti fino a 10 anni. È inoltre prevista la possibilità di estendere la durata dei piani di ammortamento fino a 25 anni, una leva che consente agli enti di affrontare anche interventi di maggiore dimensione garantendo la sostenibilità economico-finanziaria nel lungo periodo. Oltre a finanziamenti a condizioni agevolate, ICSC mette a disposizione delle Amministrazioni un servizio strategico di valutazione dell’impatto degli investimenti, che include la misurazione del Social Return on Investment (SROI) e l’attribuzione di un Rating ESG, consentendo di stimare il potenziale ritorno socio-ambientale degli interventi.

Sport Missione Comune 2026 sostiene interventi destinati alla costruzione, all’ampliamento, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva; alla copertura dei maggiori oneri derivanti da variazioni dei prezzi dei materiali; nonché alle spese connesse a perizie suppletive o adeguamenti normativi. L’iniziativa di ICSC si inserisce, inoltre, in modo sinergico nel quadro delle principali politiche nazionali per lo sport: è complementare ai programmi regionali e alle misure proposte dal Dipartimento dello Sport e da Sport e Salute — dal Bando “Sport e Periferie” alle linee di intervento del PNRR — contribuendo a rafforzare la leva finanziaria e a garantire la piena copertura dei piani finanziari necessari alla realizzazione delle opere.

Riparto del contributo di 77 milioni per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali nei comuni di Sicilia e Sardegna

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica con gli allegati 1 e 2, è stato definito il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l’anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, per l’anno 2026, previsto dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l’annualità 2026, il contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , pari a 77 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2026” , approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 novembre 2026 che, unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:
– a ciascun comune della Regione Siciliana negli importi indicati nell’allegato 1 “Comuni della Regione siciliana” alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 58.743.300;
– a ciascun comune della Regione Sardegna negli importi indicati nell’allegato 2 “Comuni della Regione Sardegna” alla medesima Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 18.256.700.

Tutti i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera a) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2026 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2027, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.

Albo dei Segretari: Circolare cancellazioni iscritti

L’art. 9, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69  ha introdotto, come noto, per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e che non hanno ancora conseguito la prima nomina, specifici obblighi la cui inosservanza comporta la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. In particolare, il comma 2-bis prevede l’obbligo di partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per sedi di segreteria per le quali l’iscritto sia in possesso dei requisiti, nell’ambito dell’albo regionale di iscrizione ovvero, in mancanza, presso altri albi regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.

Il successivo comma 2-ter dispone che, per i segretari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 2025) risultavano già iscritti all’Albo e non avevano ancora conseguito la prima nomina, la disciplina si applichi a decorrere dalla medesima data.

Con la circolare n. 6927 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale e non ancora destinatari della prima nomina. La circolare sottolinea la necessità di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli Albi regionali, chiamati a individuare i soggetti tenuti all’obbligo; verificare le manifestazioni di interesse effettivamente presentate; assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. Le verifiche riguardano le cosiddette “manifestazioni di interesse valide”, ossia riferite a sedi per le quali il segretario possiede i requisiti, nell’ambito della propria sezione regionale o, in assenza, in altre sezioni.

Le nuove regole non hanno effetti solo sugli iscritti, ma anche sugli enti locali. L’obbligo di partecipazione alle procedure potrebbe infatti: aumentare il numero di candidature per le sedi vacanti; favorire una maggiore copertura delle segreterie; incidere sulla disponibilità effettiva dei segretari nel medio periodo. Al tempo stesso, le eventuali cancellazioni dall’Albo, in caso di inadempimento, avranno riflessi sulla consistenza complessiva della platea e sulle future politiche assunzionali.

Particolare attenzione è posta sulla prima scadenza utile per la verifica del rispetto dell’obbligo annuale, fissata al 14 maggio 2026 per i segretari già iscritti alla data del 14 maggio 2025. Entro tale termine dovrà essere accertata la partecipazione ad almeno sei procedure di nomina. In caso contrario, sulla base delle verifiche trasmesse dagli Albi regionali, potranno essere avviati i procedimenti di cancellazione. La circolare invita quindi a un’attenta attività di informazione e sollecito nei confronti degli interessati, al fine di evitare effetti espulsivi dal sistema e garantire il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione delle sedi.

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2026 per i fabbricati a valore contabile

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, con cui vengono aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese. Il provvedimento assume rilievo ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno d’imposta 2026.

I nuovi coefficienti si applicano agli immobili:

  • classificabili nel gruppo catastale D;
  • non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

Il decreto estende inoltre la propria efficacia alle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, purché situate entro i limiti del mare territoriale.

In assenza di rendita catastale, la base imponibile continua a essere determinata facendo riferimento al valore contabile del bene, al quale devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente. Tali moltiplicatori sono definiti tenendo conto dell’andamento dei costi di costruzione rilevati dall’ISTAT, con l’obiettivo di adeguare i valori fiscali alla dinamica economica del settore immobiliare.