Anac: Corretta identificazione del contratto negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative puntuali a fronte delle numerose segnalazioni pervenute e delle richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo da indicare nella documentazione di gara.

L’Autorità ha precisato che, tra i contratti collettivi strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, la scelta deve ricadere sui contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, le stazioni appaltanti sono chiamate a:

  • individuare i CCNL assunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riferimento per la predisposizione delle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio del lavoro;
  • qualora l’appalto riguardi un settore privo di specifiche tabelle ministeriali, richiedere al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone espressamente che, sin dagli atti di gara e nella decisione di contrarre, venga indicato il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione. In particolare, l’articolo 11, comma 1, stabilisce – quale regola generale – l’obbligo di applicare un CCNL che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sia vigente nel settore e nell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
  • sia stato sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • presenti una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se svolta in via prevalente dall’operatore economico.

L’obbligo di indicazione del CCNL non opera, di norma, nei casi in cui tale previsione risulti inconferente rispetto alla natura del contratto, come nelle forniture senza posa in opera o nei servizi aventi carattere esclusivamente intellettuale.

I criteri sopra richiamati trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche per l’individuazione dei contratti collettivi riferiti a prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto a quella principale, qualora tali attività – ove riconducibili alla medesima categoria omogenea – assumano un’incidenza pari o superiore al 30 per cento dell’importo complessivo.

Il Codice delinea inoltre il percorso metodologico che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare la stretta correlazione tra ambito di applicazione del CCNL e prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare:

  • occorre preliminarmente individuare il contratto collettivo maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con le attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in via prevalente;
  • successivamente, è necessario definire l’ambito applicativo del CCNL in relazione ai sottosettori nei quali risultano classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito dal CNEL.

Dalla Commissione Arconet via libera all’aggiornamento dei principi contabili

La Commissione Arconet, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha approvato in via definitiva lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, per adeguarli alle norme della legge di bilancio 2026.

Nell’ambito dell’esame degli aggiornamenti riguardanti l’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, per garantirne la coerenza con gli stanziamenti di competenza, una particolare attenzione è dedicata al termine ultimo, previsto dal decreto, per l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti che non sono ancora in grado di gestire correttamente il fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione. Dopo ampia discussione, è individuato il termine nell’esercizio 2028.

Nell’ambito di tale dibattito, la rappresentante dell’Assosoftware interviene per segnalare che le aziende di
software potrebbero avere difficoltà ad effettuare gli aggiornamenti dei sistemi informativi necessari alla corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, in quanto fortemente impegnate nell’attuazione della riforma 1.15 del PNRR, a seguito della quale ritengono che la contabilità finanziaria sarà “trainata” dalla contabilità economico patrimoniale.
Il Presidente come anche alcuni rappresentanti della Commissione, segnalano che:
– nessun documento ufficiale riguardante l’attuazione della Riforma accrual prevede il ruolo trainante della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, che conserverà la funzione autorizzatoria;
– in attesa dell’intervento legislativo previsto entro il primo semestre del 2026 dalla Riforma 1.15 del PNRR, non è stata ancora definita la funzione della contabilità economico patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria.