Anci, Sistema Integrato 0-6: Nota MIM Riepilogo Novità introdotte con Legge 182/2025

Anci informa che con nota MIM del 16 febbraio 2026 vengono riepilogate le modifiche apportate  con l’articolo 51, comma 7, della Legge n. 182/2025 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182!vig=2026-01-13) al Dlgs, n. 65/2017, le quali incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di istruzione e di educazione zero se anni:

In particolare tra le principali novità si segnala:

  • specificazione delle caratteristiche che contraddistinguono un “servizio educativo per l’infanzia”, distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. babysittingbabyparking, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zerosei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all’art. 12).
  • precisazione sui beneficiari  delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) ossia i servizi educativi per l’infanzia “pubblici e privati accreditati” e le scuole dell’infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell’offerta, è finalizzato alla riduzione della “partecipazione economica delle famiglie” (riduzione delle rette di frequenza):
  • vengono disciplinati compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale.

Inoltre la legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale.

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).