Il sindaco non può essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno.
L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che l’istituzione delle commissioni è rimessa a una scelta statutaria facoltativa; una volta previste, la loro disciplina è demandata al regolamento comunale, nel rispetto di un limite inderogabile: la composizione deve rispondere al criterio proporzionale. Tale principio impone che le forze politiche rappresentate in consiglio trovino adeguata presenza anche nelle commissioni, in modo da riflettere il peso numerico e il corrispondente valore di voto dei gruppi consiliari. Sebbene il legislatore non indichi le modalità concrete di attuazione del criterio, la giurisprudenza consolidata ritiene soddisfatto il requisito quando ogni gruppo consiliare partecipi a ciascuna commissione, anche nei casi in cui sia composto da un solo consigliere.
Relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. D’altra parte, dall’esame dell’art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all’esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.