Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato – Bari, si è tenuto il Convegno organizzato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, sul nuovo sistema contabile ACCRUAL.
Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso: assoggettamento al limite di spesa
Con la deliberazione n. 171/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere avanzata da un’Unione di Comuni, volta a chiarire se i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, qualora tali incarichi siano svolti da dipendenti interni, debbano essere qualificati come trattamento economico accessorio, con conseguente obbligo di imputazione ai fondi del salario accessorio e assoggettamento ai limiti di spesa previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
La Sezione regionale afferma che i compensi spettanti ai componenti dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio ai sensi dell’art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell’ufficio. La precisa collocazione contrattuale di tali compensi all’interno delle diverse voci del trattamento accessorio e dei fondi è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto e alla contrattazione integrativa.
In una prospettiva di corretta gestione della finanza pubblica e di trasparenza contabile, è coerente che essi siano imputati ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigenziale e agli analoghi fondi per la dirigenza. Questa scelta consente una gestione più trasparente delle risorse, favorisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e rende più agevole il monitoraggio della spesa.
La Sezione evidenzia, altresì, che i compensi in parola rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” ai sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull’assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l’esclusione quali risorse etero-finanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025.
La deroga di cui all’art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l’applicazione dell’art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l’esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell’intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale.
La redazione PERK SOLUTION
Inapplicabilità dell’Art. 52, c. 1-ter del D.L. n. 73/2021 al fondo di rotazione di cui all’Art. 243-ter TUEL
Con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto: «L’art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all’art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell’utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate».
La questione trae origine da una richiesta di un Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio in merito alla corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 in relazione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 243-ter del TUEL). In particolare, l’ente ha chiesto se per l’impiego delle risorse del Fondo debba trovare applicazione l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, norma che disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL).
Ritenuta la questione di rilevante impatto applicativo e in presenza di incertezze interpretative, la Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, attivando la funzione nomofilattica ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.
Il Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL è uno strumento previsto per sostenere gli enti locali che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 nella parte in cui tali commi non prevedono che l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione avvenga solo in termini di cassa e che sia garantita “idonea iscrizione” nel Fondo anticipazioni di liquidità di un importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, da accantonare e destinare a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che il Fondo di rotazione deve essere trattato come anticipazione di liquidità e non può essere utilizzato, neppure in termini di competenza, per finanziare debiti fuori bilancio o per il ripiano del disavanzo, nei limiti costituzionali dell’art. 81 e 119 Cost.
Nonostante questa assimilazione funzionale, la disciplina del Fondo ex art. 243-ter TUEL mantiene una propria autonomia e non è equivalente alle anticipazioni di liquidità disciplinate dal quadro normativo primario. Questa disciplina, allo stato, nulla specifica in merito alla eventuale applicazione nella parte entrata del bilancio previsionale delle quote del fondo “liberato” in quanto rimborsato. L’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL), consentendo:
- in sede di rendiconto, di ridurre il FAL con evidenza negli allegati di bilancio;
- di accantonare in un fondo specifico la quota liberata;
- di applicare in bilancio di previsione la quota liberata in deroga ai limiti dell’art. 1, commi 897-898, legge n. 145/2018.
Questo regime, per sua natura, è eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dei vincoli di finanza pubblica e riguarda esclusivamente le anticipazioni erogate ex d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014. La Corte dei conti osserva che il principio di specialità delle norme derogatorie, coerente con l’art. 14 delle preleggi, esclude l’applicazione analogica di un regime eccezionale a fattispecie non espressamente richiamate.
La redazione PERK SOLUTION
Conferenza Stato-Città, Intesa su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili
In sede di Conferenza Stato Città del 18 dicembre 2025, è stata sancita l’intesa sui decreti e i relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2026 dei contributi relativi ai servizi di rilevanza sociale confluiti nel Fondo per l’equità del livello dei servizi (FELS, art.1, co.496, legge n. 213/2023), istituito a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 71/2023.
Per i servizi sociali comunali sono stati assegnati 77 mln. di euro a favore dei Comuni delle Isole (per i Comuni delle RSO il riparto sarà oggetto di un separato provvedimento); per l’incremento dei posti negli asili nido e nei servizi educativi per l’infanzia, sono stati assegnati 450 milioni finalizzati al raggiungimento del 33% di copertura del servizio; per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono stati assegnati 100 milioni.
I provvedimenti approvati indicano inoltre gli obiettivi di servizio per il 2026 e le modalità di monitoraggio, stabilite su proposta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS). Nel 2026, al fine di garantire una maggiore qualità nei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità, i Comuni possono destinare al miglioramento qualitativo del servizio fino al 40% delle risorse aggiuntive assegnate.
Tutti i dati sono stati pubblicati a seguito dell’approvazione della proposta da parte della CTFS (https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/ComunicazioniHome/260930).
Per quanto riguarda il riparto del contributo per gli asili nido, si segnala che ANCI e IFEL hanno evidenziato sia nella Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard sia nell’istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali tre profili di particolare rilevanza.
- Aggiornamento della popolazione di riferimento 3–36 mesi: il parametro precedentemente utilizzato, basato sulla popolazione media del triennio pre-Covid 2017-2019, non risulta in molti casi rappresentativo dell’attuale realtà demografica e rischia pertanto di generare obiettivi distorti o difficilmente raggiungibili. Tale criticità è stata superata utilizzando la popolazione media del triennio post-covid 2022-2024.
- Questione degli “anticipatari” della scuola dell’infanzia, particolarmente diffuso nel Mezzogiorno. Attualmente si stimano in circa 54.000 i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che frequentano anticipatamente la scuola dell’infanzia, sottraendo una quota significativa di domanda potenziale al sistema degli asili nido. ANCI e IFEL hanno rappresentato la necessità di definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola dell’infanzia anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, ottenendo un impegno del Governo a rendere disponibili dati aggiornati sia sugli anticipatari che sui bambini che frequentano le sezioni primavera delle scuole materne al fine di aprire un confronto costruttivo sugli obiettivi definivi al 2027, quando il contributo si stabilizzerà sui 1.100 milioni di euro annui.
- Valutazione degli obiettivi su base sovracomunale: è stata ribadita l’esigenza di valutare il raggiungimento degli obiettivi non a livello di singolo Comune, ma con riferimento a bacini di utenza sovracomunali. Tale criticità risulta particolarmente evidente per i Comuni di piccolissima dimensione, che in molti casi risultano commissariati per l’impossibilità di predisporre uno o due “posti aggiuntivi” richiesti quale obiettivo di servizio.
(Fonte Anci)




