Affidamento di servizi di ingegneria, no a clausole che subordinano l’erogazione dei compensi

Negli atti di indizione delle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura non è ammissibile inserire clausole che subordinino l’erogazione dei compensi all’ottenimento di un finanziamento. In linea con i principi generali applicabili agli affidamenti pubblici, i corrispettivi dovuti per tali servizi devono essere riconosciuti indipendentemente dall’esito della domanda di finanziamento.

Il chiarimento è stato fornito da ANAC con deliberazione del Consiglio, che ha disposto la pubblicazione di una nuova FAQ nella sezione dedicata all’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, relativa agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

ANAC ha inoltre precisato che non è consentito affidare congiuntamente la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e gli altri livelli di progettazione. Il DOCFAP, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I.7 al Codice, deve infatti essere redatto preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nel rispetto del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato. Il DIP, a sua volta, è predisposto dal RUP ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Codice e costituisce il presupposto per la definizione dei successivi livelli progettuali.

L’articolo 3 dell’Allegato I.7 stabilisce inoltre che il DIP, coerente con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per ciascun livello della progettazione. Il rispetto di tale sequenza procedurale, espressamente prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.7, esclude pertanto la possibilità di affidare il DOCFAP contestualmente ad altri livelli progettuali, qualora lo stesso sia affidato a soggetti esterni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare a prezzo fisso, l’impresa deve indicare separati costi di manodopera e oneri sicurezza

Nelle procedure di affidamento da aggiudicare a prezzo fisso trova applicazione l’articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, che impone agli operatori economici di indicare separatamente, nell’offerta economica e a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale. L’obbligo non si applica esclusivamente alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale.

Sul punto è intervenuta ANAC, che con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata all’art. 108 ha chiarito come tale adempimento sia richiesto anche nelle gare a prezzo fisso, nonostante l’assenza di un ribasso economico. Il chiarimento è coerente con quanto già precisato nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera ANAC n. 365/2025.

La finalità della previsione è consentire alla stazione appaltante di verificare che l’operatore economico, pur presentando un’offerta complessivamente non ribassata, non intenda compensare l’equilibrio economico dell’appalto riducendo le risorse destinate alla manodopera o agli oneri di sicurezza rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante, imputando tali riduzioni ad altre voci di costo o all’utile d’impresa.

Ne consegue che l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza costituisce un requisito essenziale dell’offerta economica anche nelle gare a prezzo fisso, a tutela della trasparenza e del rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

 

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PA e gestori di pubblici servizi: compilazione questionario su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario previsto per il monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

L’adempimento riguarda i soggetti individuati dall’art. 2, c. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che risultano accreditati all’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi – IPA e rappresenta un passaggio fondamentale per verificare il livello di conformità degli enti alle disposizioni in materia di gestione documentale.

Sono tenuti a partecipare alla rilevazione, a titolo di esempio:

  • tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse amministrazioni centrali, regionali e locali, enti pubblici, scuole, università, amministrazioni del SSN, camere di commercio, autorità indipendenti;
  • i gestori di pubblici servizi;
  • le società a controllo pubblico se ricadono nell’ambito applicativo del CAD.

L’obiettivo della rilevazione è quello di conoscere lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tra cui:

  • l’adozione e pubblicazione del manuale di gestione documentale;
  • la nomina del responsabile della gestione documentale per ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO);
  • la nomina del coordinatore della gestione documentale, nel caso siano presenti più AOO;
  • la pubblicazione delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il monitoraggio rientra nell’ambito dell’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024–2026, che pone grande attenzione alla corretta governance del documento informatico come elemento chiave dei processi digitali della PA. Il questionario è disponibile all’indirizzo https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/. La compilazione può essere effettuata dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), dal Responsabile della Gestione documentale o da un altro soggetto appartenente alla PA, delegato alla compilazione, previa autenticazione tramite Spid o CIE (fonte Agid).

 

 

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Rendicontazione spese per l’invio delle cartoline avviso agli elettori all’estero – anno 2025

Con comunicato del 5 dicembre 2025, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che è stata attivata la funzione per la rendicontazione, da parte dei comuni, delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all’estero relative alle consultazioni dell’anno 2025. Ciascun comune sarà tenuto a rendicontare le spese in esame distinte per il tipo di votazione per la quale è stato interessato (referendum, regionali, comunali).

La funzionalità «Rendiconto Cartoline Avviso», visualizzabile anche dalle Prefetture, è raggiungibile dall’interno dell’applicazione denominata “Finanza Locale” contenuta nel portale “DAIT Servizi” tramite il menu «Spese Elettorali» alla voce «Gestione».

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la mail dedicata: rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

 

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