Cassazione: Il permesso Legge 104 è legittimo anche se l’assistenza avviene durante le ore notturne

Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per la particolari ragioni mediche.

Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato dopo aver utilizzato il permesso ex Legge 104/1992 per assistere la madre disabile, ma è stato fotografato in spiaggia tra le 8:00 e le 13:00 in due dei tre giorni di permesso. La Corte d’appello aveva rigettato il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse dimostrato che il lavoratore non era effettivamente presente presso il parente disabile nelle ore notturne, quando l’assistenza era invece necessaria per motivi clinici.

La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro e che, nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Avviso Dipartimento Famiglia per finanziare iniziative dei Comuni

Anci informa che il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato un Avviso pubblico con modalità “a sportello”, rivolto ai Comuni (esclusi quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per finanziare con un importo complessivo di 3 mln di euro per il 2025 progetti educativi e ricreativi destinati ai minori, come previsto dall’art. 1, comma 213 della L. 2024, n. 207 (Legge Bilancio).
I Comuni potranno presentare domanda di finanziamento tramite PEC, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025, utilizzando esclusivamente il Modello 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella  tabella dell’Avviso (art. 5). Saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni di  ciascuna  regione (artt. 4 e 5 dell’Avviso).
I Comuni,  che  saranno finanziati per  un  importo  pari  a euro 39.473,00, potranno attuare iniziative rientranti in almeno due delle aree di intervento (art. 2 Avviso), entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio al Dipartimento dell’Avviso.
A seguito dell’istruttoria, il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito l’elenco provvisorio, suddiviso per  regioni, con le prime quattro domande pervenute al Dipartimento, secondo l’ordine cronologico di invio. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco, avranno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente sarà pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.
Tutta la documentazione compresa quella relativa alla rendicontazione è pubblicata sul sito del Dipartimento: http://famiglia.governo.it – sezione “Avvisi e Bandi”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria

Con la Circolare del 29 agosto 2025, n. 20 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria statale.

Come noto, dal 1° gennaio 2025 la Tesoreria dello Stato ha avviato un’importante trasformazione digitale e organizzativa con l’entrata in vigore del progetto Re.Tes. (Reingegnerizzazione dell’architettura informatica di Tesoreria), già illustrato dalla Circolare RGS n. 41/2024. Contestualmente, il DL 73/2022 ha disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie provinciali: oggi la Tesoreria statale è un unico centro di gestione per tutte le operazioni di incasso e pagamento dello Stato.

Questa evoluzione ha portato alla definizione di nuovi codici IBAN unici, riferiti alla Tesoreria in senso unitario. Se da un lato ciò semplifica il sistema e ne aumenta l’efficienza, dall’altro elimina il riferimento automatico alla territorialità, prima insita nelle Sezioni provinciali di Tesoreria. Tenuto conto di tali novità, al fine di mantenere il riferimento alla territorialità nei versamenti al bilancio dello Stato effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale (riferimento essenziale per le procedure di controllo e di rendicontazione) occorre definire modalità operative per indicare la provincia al momento dell’effettuazione dei bonifici.

La circolare dispone che:

  • la sigla automobilistica della provincia vada inserita obbligatoriamente nella causale del bonifico;
  • la sigla deve occupare i primi tre caratteri della causale, nel formato XX? (ad esempio, RM? per Roma, MI? per Milano, BA? per Bari);
  • la causale può avere un massimo di 49 caratteri complessivi: 3 sono riservati alla sigla + separatore, i restanti 46 alla descrizione del versamento.

L’indicazione della provincia nella causale è definita dalla circolare come “elemento imprescindibile”: solo così l’informazione confluisce nell’apposito campo “territorialità” della quietanza informatica generata dalla Tesoreria. Sarà cura delle amministrazioni che acquisiscono entrate tramite bonifico comunicare ai versanti la sigla della provincia di riferimento; aggiornare la propria modulistica, i portali di pagamento e le istruzioni pubbliche e verificare che nelle quietanze elettroniche il campo “territorialità” risulti correttamente valorizzato.

Infine, la circolare ricorda che i nuovi codici IBAN riferiti ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato sono reperibili sul sito internet di questo Dipartimento al seguente indirizzo: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell Economia e delle Finanze – Quadro di classificazione delle entrate (mef.gov.it).

 

La redazione PERK SOLUTION