Dal Consiglio dei ministri il nuovo Piano nazionale per l’infanzia 2025–2027

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il 6° Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2025–2027). Il Piano sarà adottato formalmente con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. 103/2007, dopo l’acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, della Conferenza unificata e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Il documento si colloca in piena continuità con i precedenti piani nazionali e si sviluppa in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in primis quelli derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ne emerge una visione strategica fondata sulla centralità della persona in età evolutiva, con l’obiettivo di promuoverne diritti, benessere e sviluppo armonico, attraverso politiche integrate e multilivello. Il Piano si articola in tre macroaree fortemente interconnesse, che rappresentano le direttrici fondamentali per lo sviluppo di politiche efficaci rivolte ai minori:

1. Genitorialità attiva e consapevole

Il primo asse prevede sette azioni concrete rivolte a rafforzare il ruolo delle famiglie, fornendo strumenti informativi e orientativi sin dai primi “mille giorni” di vita del bambino fino all’adolescenza. Le iniziative mirano a:

  • migliorare l’accesso ai servizi e alle opportunità presenti sul territorio;
  • accompagnare i genitori nella comprensione delle fasi evolutive dei figli;
  • promuovere una genitorialità competente, inclusiva e responsabile.

2. Educazione come leva di inclusione e cittadinanza

L’area educativa assume un valore trasversale, con l’obiettivo di:

  • colmare il divario digitale intergenerazionale, investendo su alfabetizzazione e consapevolezza critica nell’uso delle tecnologie;
  • contrastare fenomeni come la povertà educativa, l’abbandono scolastico e l’isolamento sociale;
  • valorizzare la partecipazione giovanile attraverso la promozione di spazi aggregativi e attività di cittadinanza attiva;
  • diffondere la cultura delle pari opportunità, con particolare attenzione all’educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere sin dalla preadolescenza.

3. Salute integrata e prevenzione del disagio

L’ultimo asse riguarda la promozione del benessere psicofisico del minore in un’ottica di prevenzione, cura e sensibilizzazione. Il Piano propone:

  • interventi mirati sui disturbi neuropsichici e psicologici legati anche all’iperconnessione e alla fragilità relazionale;
  • azioni per contrastare fenomeni come autolesionismo, dipendenze e tentativi di suicidio tra i minori;
  • utilizzo dei bilanci di salute pediatrici per il monitoraggio di fattori di rischio e vulnerabilità;
  • rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza e al maltrattamento dei minorenni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gara per la raccolta e trasporto rifiuti da 80 milioni: ANAC ne dispone l’annullamento per gravi illegittimità

Con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ordinato l’annullamento integrale di una procedura di gara del valore di oltre 80 milioni di euro, indetta da un capoluogo del Mezzogiorno per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, unitamente ai servizi accessori di igiene urbana. L’intervento dell’Autorità è scaturito da plurime segnalazioni di operatori economici che hanno evidenziato gravi vizi nel disciplinare di gara.

Dall’istruttoria condotta è emerso un quadro di illegittimità diffusa nella documentazione di gara, tale da compromettere in modo irreparabile i principi di legalità, concorrenza e parità di trattamento. ANAC ha pertanto invitato la stazione appaltante a rieditare la procedura entro 30 giorni, avvertendo che, in caso di inottemperanza, provvederà autonomamente all’impugnazione degli atti.

Le criticità riscontrate investono in particolare l’impianto dei requisiti di partecipazione:

  • Certificazioni di qualità richieste a pena di esclusione: è illegittima la clausola che impone la dimostrazione del possesso delle certificazioni in fase di offerta. L’Autorità ha ribadito che tale documentazione, ove prevista, deve essere esibita in fase di esecuzione e non può rappresentare una condizione per l’ammissione alla gara.

  • Fatturato specifico triennale: viene censurata la previsione che limita la dimostrazione dell’esperienza pregressa a un arco di soli tre anni. Secondo ANAC, la restrizione temporale viola il principio di proporzionalità, laddove il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente un riferimento temporale fino a dieci anni, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo una più effettiva concorrenza.

  • Clausola territoriale sul deposito/cantiere: la richiesta di disporre già in sede di gara di una sede operativa nel territorio comunale è stata considerata una indebita barriera all’accesso, in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • Possesso preventivo di mezzi e attrezzature: la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso di tutte le dotazioni tecniche già al momento della presentazione dell’offerta. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole, essendo sufficiente, ai fini della gara, la dimostrazione della disponibilità futura o della capacità di approvvigionamento.

Il parere dell’ANAC assume rilievo anche sotto il profilo sistemico. L’Autorità ha chiaramente evidenziato come le clausole in questione determinino un effetto restrittivo della concorrenza non giustificato dalla complessità o dal carattere specialistico dell’appalto. La presenza di automatismi escludenti, non espressamente previsti dalla normativa, e l’imposizione di oneri non proporzionati rappresentano gravi violazioni dei principi di trasparenza, massima partecipazione e tutela della concorrenza. L’annullamento disposto da ANAC riguarda non solo il disciplinare di gara, ma anche il bando e tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati. La stazione appaltante è chiamata a rielaborare la documentazione tenendo conto delle osservazioni contenute nella delibera e dei parametri normativi attuali. In particolare, si raccomanda:

  • la revisione dei requisiti di partecipazione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

  • la rimozione di tutte le clausole discriminatorie o territorialmente limitative;

  • il rispetto delle modalità di comprova previste dal Codice, senza anticipazioni indebite in fase di gara.

L’Autorità ha lasciato aperta la possibilità per l’amministrazione di rieditare la procedura, purché conformemente ai rilievi espressi. In caso contrario, si riserva di tutelare l’interesse pubblico in sede giurisdizionale.

La redazione PERK SOLUTION

Criticità nel caricamento su piattaforma, non basta l’avviso di proroga solo sul sito istituzionale

In data 2 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il parere di precontenzioso n. 268, che interviene in modo puntuale su una tematica particolarmente delicata nella prassi delle gare pubbliche: la legittimità delle modalità di comunicazione della proroga dei termini, quando questa si rende necessaria per superare criticità tecniche della piattaforma telematica di gara.

Il parere trae origine dall’istanza presentata da un operatore economico, partecipante a una procedura di affidamento del servizio di pulizie. La società lamentava che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma MePA, non era stato possibile caricare tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In tale contesto, la stazione appaltante aveva disposto una proroga di 10 giorni, comunicandola però esclusivamente mediante avviso sul proprio sito istituzionale, senza utilizzare la PEC o pubblicarla su “Acquistinretepa”, come invece previsto dalla lex specialis.

ANAC ha affermato che, quando intervengano modifiche sostanziali alla procedura – come nel caso di una proroga finalizzata a superare una disfunzione tecnica della piattaforma – non è sufficiente limitarsi a una comunicazione attraverso il sito dell’ente. Deve invece essere assicurata la medesima forma di pubblicità impiegata per la pubblicazione del bando, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, trova un’ulteriore conferma: la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore solo sussidiario e non può surrogare le comunicazioni specificamente previste dalla legge di gara. ANAC ha giudicato inadeguata e non legittima la condotta dell’amministrazione che ha omesso l’invio di PEC e l’aggiornamento della piattaforma di e-procurement.

Tale modalità comunicativa ha determinato una disparità di trattamento, con vantaggio per quegli operatori che, non avendo ancora presentato offerta, hanno potuto beneficiare delle modifiche alla piattaforma e della proroga non correttamente notificata. Al contrario, i soggetti che avevano adempiuto tempestivamente (ma in condizioni tecnicamente impossibili da soddisfare pienamente) si sono trovati penalizzati da una informazione incompleta e tardiva. In sostanza, l’asimmetria informativa generata dalla gestione irregolare della proroga ha prodotto un effetto discriminatorio, in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buon andamento, concorrenza e parità di accesso).

La redazione PERK SOLUTION