Donazioni alla PA solo se senza vantaggi diretti o indiretti per il donante

Con parere approvato il 9 luglio 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni di ammissibilità delle donazioni a favore di musei pubblici, rispondendo a una richiesta di un museo archeologico del Centro Italia. Secondo l’Autorità, un ente culturale può accettare atti di liberalità – cioè donazioni – solo se il donante non persegue alcun vantaggio economico, diretto o indiretto. La donazione deve essere coerente con l’interesse pubblico o collettivo e deve determinare un effettivo incremento del patrimonio del museo. Non rientrano tra le liberalità vere e proprie i contratti gratuiti stipulati con finalità strumentali o di scambio, che possono celare rischi di elusione delle regole di evidenza pubblica.

L’ANAC richiama le amministrazioni a una valutazione preventiva dei rischi corruttivi:

  • è essenziale verificare l’assenza di interessi economici del donante,
  • assicurare la trasparenza del procedimento, e valutare l’adozione di strumenti di regolamentazione e pubblicità, come:
    • un regolamento sulle liberalità con criteri e misure di prevenzione;
    • la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente;
    • la stipula di convenzioni con impegni chiari tra le parti;
    • un prospetto periodico delle donazioni ricevute;
    • e, se utile, termini di standstill e dichiarazioni di provenienza lecita dei fondi.

Infine, l’ANAC sottolinea che i nominativi delle imprese coinvolte nella realizzazione della donazione non sono considerati dati personali, e possono quindi essere pubblicati per garantire la trasparenza dell’operazione. In sintesi: la donazione è ammissibile solo se è davvero “libera” e disinteressata, e il museo deve dotarsi di strumenti idonei a prevenire ogni forma di uso distorto o opaco di questi strumenti di sostegno privato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento delle piattaforme SUE: pubblicati gli Avvisi di finanziamento

Sono stati pubblicati gli Avvisirivolti a Comuni, in forma singola e associata, Regioni e Province autonome per il finanziamento dell’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) alle “Specifiche tecniche di interoperabilità SUE”.

Questo intervento rientra nella Missione 1, Componente 1 del PNRR e, in particolare, del Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)”, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica che, con questi Avvisi, intende offrire un ulteriore supporto alle Amministrazioni che vorranno adeguare anche le piattaforme tecnologiche dei propri sportelli SUE, così da applicare anche a questi ultimi l’architettura logica già adottata per i SUAP.

L’adeguamento tecnologico dei SUE consentirà di standardizzare i linguaggi di comunicazione tra i due Sportelli, seguendo le indicazioni riportate nelle Specifiche, redatte per disegnare le modalità di interoperabilità tra i diversi attori del sistema SUE assicurando coerenza e continuità con il modello già adottato per i SUAP, e le indicazioni operative declinate nelle Linee guida per l’operatività nel SSU.

Le Amministrazioni interessate potranno accedere agli Avvisi pubblicati sulla piattaforma padigitale2026.gov.it e presentare la propria candidatura entro le 23:59 del 30 settembre 2025.

 

La redazione PERK SOLJUTION

Diritto di accesso civico generalizzato agli atti, la legge lo riconosce a chiunque

Con parere adottato dal Consiglio dell’Autorità il 9 luglio 2025, l’ANAC ha chiarito, su richiesta di un’Unione di Comuni, l’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato. L’Autorità ha confermato che si tratta di un diritto riconosciuto a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e senza necessità di motivare la richiesta.

Questo tipo di accesso si differenzia dall’accesso documentale previsto dalla Legge 241/1990 e da quello “civico semplice”, perché si estende a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a obbligo di pubblicazione. I limiti sono esclusivamente quelli indicati dalla normativa a tutela di interessi pubblici o privati.

L’ANAC ha inoltre escluso che si possa negare l’accesso sulla base dell’anzianità degli atti richiesti, non essendovi alcuna previsione normativa che limiti temporalmente la conoscibilità dei documenti detenuti dalle PA. L’unica eccezione ammessa è costituita da richieste manifestamente onerose o sproporzionate, in grado di compromettere il buon andamento amministrativo.

Il parere ribadisce quindi che l’accesso civico generalizzato è uno strumento chiave per la trasparenza e il controllo diffuso sull’azione amministrativa, e non può essere condizionato né da valutazioni soggettive sull’interesse del richiedente, né da considerazioni sulla data di formazione del documento richiesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

Con l’adunanza del 14 maggio 2025, l’ANAC ha approvato sette provvedimenti a seguito di un’indagine condotta con la Guardia di Finanza su appalti finanziati dal PNRR e PNC, evidenziando diffuse criticità nell’attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). In particolare, è stato rilevato:

  • l’assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria (fatture e bonifici privi di CIG/CUP);
  • irregolarità fiscali nella deduzione di costi non giustificati dall’esecuzione contrattuale;
  • debolezze strutturali nei controlli esecutivi, soprattutto sui subappalti e sub-affidamenti.

L’ANAC ricorda che l’obbligo di tracciabilità riguarda l’intera filiera dell’appalto e coinvolge direttamente le stazioni appaltanti, che devono prevedere nel contratto clausole stringenti per l’appaltatore e richiedere la documentazione dei pagamenti ai subcontraenti. Sono raccomandati anche controlli a campione sull’effettiva circolazione dei flussi finanziari.

L’appaltatore, quale soggetto dominante della filiera, resta responsabile in prima istanza, ma la stazione appaltante è chiamata ad esercitare un ruolo attivo e strutturato di verifica e monitoraggio, anche attraverso il RUP, il direttore lavori e il coordinatore per la sicurezza.

L’intervento dell’Autorità sottolinea l’importanza della legalità finanziaria nella fase esecutiva degli appalti, elemento essenziale per garantire l’efficacia degli investimenti pubblici e il corretto utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La redazione PERK SOLUTION