Corte Costituzionale: illegittima la norma sull’esenzione ICI che impone la dimora anche dei familiari

Con la sentenza n. 112 depositata il 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, nella parte in cui subordina l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale anche alla dimora abituale dei familiari del contribuente. La decisione interviene su una norma di lunga data, ritenuta ormai in contrasto con i principi di uguaglianza e tutela della famiglia sanciti dalla Costituzione.

L’art. 8, comma 2, del decreto istitutivo dell’ICI prevedeva che l’esenzione per l’abitazione principale spettasse solo se sia il possessore dell’immobile che i suoi familiari vi  dimorassero abitualmente. Secondo la Consulta, questa duplicazione soggettiva del requisito della dimora introduceva una disparità di trattamento non giustificata. La Corte ha ribadito che sia l’ICI che l’IMU sono imposte reali: esse colpiscono la ricchezza immobiliare in quanto tale, e non le condizioni personali o familiari del soggetto passivo. L’esenzione per l’abitazione principale – fondata sull’uso abitativo diretto da parte del possessore – non può essere condizionata alla residenza o dimora anche di terzi (i familiari). Nel concreto, la norma contestata penalizzava contribuenti coniugati ma non conviventi, una situazione sempre più comune nella società contemporanea, ad esempio: per ragioni di lavoro (coppie con dimore diverse), per motivi di cura familiare (assistenza a genitori o figli in altre città).

Secondo la Consulta, la disposizione censurata viola l’articolo 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza del prelievo tributario, e l’articolo 31, in quanto finisce per penalizzare forme legittime e concrete di vita familiare, che lo Stato dovrebbe invece agevolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni luglio 2025

È stato pubblicato da PADigitale 2026, un nuovo Avviso 1.2 per “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ”, collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 – Componente 1 del PNRR – finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

I Soggetti attuatori ammissibili di cui al precedente art. 5 si candidano per l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni dell’Allegato 2 al presente Avviso. Le domande di partecipazione devono essere presentate in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 9 e soddisfare i requisiti di ammissibilità.

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte – sulla base dell’ordine cronologico di presentazione – a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall’Avviso. Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l’ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA deve inserire il codice CUP (Codice Unico di Progetto), fondamentale per confermare l’accettazione del procedimento. All’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso, sono previste delle finestre temporali al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento, secondo le modalità di cui all’art.10 dell’Avviso. Possono essere oggetto di migrazione al cloud tutti e soli i servizi che sono stati precedentemente classificati secondo quanto previsto dal Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021. La procedura di classificazione è disponibile nell’area riservata di questa piattaforma.

L’Avviso ha delle finestre di candidatura intermedie. Le amministrazioni che inviano una richiesta di finanziamento in una di queste finestre riceveranno l’esito anticipatamente, senza dover attendere la chiusura dell’avviso alla scadenza. La prima finestra va dal 17 luglio 2025 al 12 settembre 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale: Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio: Al via le domande per le annualità 2026-2028

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già disponibile sul portale della Finanza Locale, è stata ufficialmente avviata la procedura per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 139, della Legge 145/2018. I finanziamenti sono destinati a interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028. A partire dal 22 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 (ore 23:59), i Comuni interessati potranno trasmettere la richiesta di contributo esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma GLF (Gestione Linee di Finanziamento), utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale.

A chi spettano i contributi e per quali opere
Il contributo può essere richiesto per:

  • la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
  • la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti,
  • la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con priorità per quelli scolastici.

Sono previsti limiti massimi per fasce demografiche:

  • 1 milione di euro per Comuni fino a 5.000 abitanti,
  • 2,5 milioni di euro per Comuni da 5.001 a 25.000 abitanti,
  • 5 milioni di euro per Comuni con oltre 25.000 abitanti.

Non possono accedere alla misura i Comuni che hanno già ottenuto l’intero importo massimo per la fascia di riferimento nelle annualità 2023-2024-2025. Sono invece ammesse nuove istanze per richiedere l’eventuale quota residua non ancora concessa o richiesta.

Criteri tecnici e requisiti CUP
Ogni intervento deve essere identificato da un CUP valido, con:

  • natura “03 – Realizzazione di lavori pubblici”,
  • tipologia diversa da “06 – Manutenzione ordinaria”, “59 – Lavori socialmente utili” e “99 – Altro”,
  • classificazione coerente con i settori ammessi (infrastrutture ambientali, stradali o sociali).

La mancata osservanza di questi parametri comporta l’esclusione automatica dell’istanza.

Validità della richiesta e possibilità di rettifica
L’istanza può essere ritirata e sostituita prima della scadenza, attraverso una nuova trasmissione telematica. Il modello precedente perderà validità sia in termini di data di invio che di contenuti.

Cause di esclusione
Sono escluse le richieste che:

  • riportano un CUP errato o non pertinente,
  • non si riferiscono a opere incluse in strumenti programmatori,
  • provengono da Comuni che non hanno trasmesso alla BDAP i documenti contabili previsti dalla normativa,
  • non rispettano le modalità o i termini previsti dal decreto.

Assistenza e documentazione
Per supportare i Comuni nella fase di invio è stato predisposto un Manuale Utente GLF, allegato al comunicato ufficiale. È inoltre attivo un sistema di assistenza tecnica e amministrativa, con l’avvertenza che il servizio sarà sospeso tra l’11 e il 22 agosto 2025.

Richieste di chiarimento e assistenza potranno essere richieste:

 

La redazione PERK SOLUTION