Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva

Con comunicato del 8 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che sono stati messi a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

Nel contesto del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento in vigore dal 1° luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ai materiali e chiarimenti già pubblicati, mette a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo l’eccessivo accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 95/2025, nell’esaminare i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 di un Comune, ha evidenziato che l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale”.

Nel caso di specie, è emerso che i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali ammontavano ad euro 1.992.931,49, riconducibili principalmente ai proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme al codice della strada (autovelox) riversati sul conto corrente postale a fine 2023. La Sezione ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l’obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION