Riparto fondo per il rimborso delle spese di consultazioni referendarie ed amministrative

Con comunicato del 23 giugno 2025, il Ministero dell’interno comunica l’adozione del decreto di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025. Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

L’importo da assegnare ai Comuni per il rimborso delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito in euro 93.890.698,33.

Tenendo conto delle somme disponibili e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono determinati i parametri distinti per tipologia di consultazione elettorale:

Comuni che effettuano le sole consultazioni referendarie (5 schede):
parametro di euro 571,20077105 per sezione e di euro 1,17757318 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, ovvero di euro 799,68108000 per sezione e di euro 1,64860246 per elettore;

Comuni che effettuano le consultazioni referendarie abbinate con un turno delle elezioni amministrative (6 schede):
parametro di euro 476,00064568 per sezione e di euro 0,98131099 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, e, pertanto, gli importi sono di euro 666,40072727 per sezione e di euro 1,37383538 per elettore.

L’erogazione del rimborso spettante a ciascun Comune, comprensivo delle spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni e per il trattamento economico dei componenti dei seggi, nel limite dell’importo totale indicato nel prospetto allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante, verrà effettuata con distinti provvedimenti, uno di acconto, nella misura del 90 per cento dell’importo, ed uno di saldo, nella misura determinata sulla base del rendiconto delle spese presentato dall’ente e delle risultanze del successivo controllo sul medesimo effettuato dalla Prefettura di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac

Con provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, l’Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Come è noto, infatti, dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento dei contratti.

“Da più parti, dagli stessi comuni e dall’Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità, prolungando alcuni adempimenti previsti dall’organizzazione dell’ecosistema nazionale dei contratti pubblici. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l’annualità 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 20 giugno 2025, informa che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, abbiano trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.410 della stessa graduatoria.

Il comunicato rammenta che non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento. Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025.

La verifica dell’adempimento è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2025».

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l’erogazione dell’acconto dell’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, verificata anch’essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio e/o con altre modalità. Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it.

FAQ

 

La redazione PERK SOLUTION

Costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che in fase di procedura di gara la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (articolo 110, comma 1).

Risulta così vanificata – ha osservato la Corte – la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

La Corte ha osservato, altresì, che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che il legislatore provinciale deve rispettare – in forza del richiamo fatto dall’articolo 8 dello statuto speciale al precedente articolo 4 – nell’esercizio delle sue competenze legislative primarie. Di conseguenza, il contrasto della disposizione impugnata con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici determina il superamento dei limiti posti da tali norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», ex articolo 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.

 

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