Delega fiscale – Il documento Anci/IFEL sullo schema di decreto sulla fiscalità degli enti territoriali

In riferimento alla riunione tecnica svolta in Conferenza Unificata la riunione tecnica sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, di attuazione dell’articolo 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. Delega fiscale), l’Anci ha depositato un documento in cui si evidenza che nella bozza presentata non sono stati recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l’autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante una compartecipazione regionale all’IRPEF che impatta sugli enti locali e su cui si è espressa una netta contrarietà.

Peraltro – prosegue il documento Anci – i principi di delega dell’art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema richiedendo, in particolare:

  • un avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;
  • il recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;
  • l’ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.

Principi che non hanno trovato la loro definizione nello schema di d.lgs proposto, e ampiamente motivati nello stesso documento Anci. Infine, nella bozza in esame, non sono state considerate alcune disposizioni di “sistema” che troverebbero nello schema in esame il loro naturale veicolo normativo, e che sarebbe necessario recepire nell’emanando provvedimento.

Il provvedimento è sottoposto ad intesa, che sarà difficile da raggiungere in assenza della soluzione delle principali questioni poste nel documento, in particolare riguardanti la compartecipazione dei Comuni al gettito dei tributi statali e la fiscalizzazione a favore dei Comuni delle risorse che finanziano funzioni fondamentali comunali, assicurando così i principi di autonomia e di responsabilità alla base della riforma del Titolo V della Costituzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Società a controllo pubblico, non più di due mandati per il responsabile anticorruzione

L’Anac con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 3 giugno 2025, in risposta alla richiesta di una società di servizi ambientali in controllo pubblico in merito alla possibilità di confermare per altri tre anni nel ruolo di Rpct lo stesso dipendente dopo due mandati triennali già svolti, ha evidenziato che l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) in una società a controllo pubblico, la cui durata opportuna è di tre anni, può essere eventualmente prorogato per una sola volta.

L’Autorità invita quindi la società a conferire l’incarico ad un nuovo soggetto, ricordando che, in caso di carenza di soggetti in posizione dirigenziale tra cui individuare il Responsabile anticorruzione dell’ente, tale ruolo può essere attribuito anche a un dipendente con profilo non dirigenziale ma che possa comunque garantire le idonee competenze per svolgere adeguatamente i compiti affidati al Rpct. Con il parere, l’Autorità – richiamando gli indirizzi forniti con apposito allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – evidenzia la coerenza della possibilità di una sola proroga con il principio della rotazione anche dell’incarico di Rpct.

Nel caso in cui la società, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovesse decidere invece di prorogare l’incarico di Rpct in capo a tale medesimo soggetto che già lo ha svolto per due mandati, il provvedimento dovrà essere opportunamente motivato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno, Agenzia Segretari: Disciplina degli incarichi a scavalco

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, prot. n. 17541 del 9 giugno 2025, avente ad oggetto “Disciplina degli incarichi a scavalco”.

La Circolare ricorda che l’istituto dello scavalco è consentito, dal vigente quadro normativo e regolamentare, in via del tutto residuale – e con precise limitazioni temporali –, favorendo l’utilizzo prioritario dei segretari in disponibilità. A tal riguardo, il punto 8) della circolare prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, prevede che “[…] gli incarichi di scavalco possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità […]”.

Da ultimo, anche l’art. 62 del CCNL relativo al personale dell’Area funzioni locali del 16 luglio 2024, ha disciplinato ulteriormente l’istituto, precisando che “Le reggenze o supplenze a
scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell’Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta”.

 

La redazione PERK SOLUTION