Anac, costo manodopera: l’uso delle tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Nel parere di precontenzioso n. 193, approvato dal Consiglio del 14 maggio 2025, l’ANAC ha evidenziato che nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura.

Tale obbligo – ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni – costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’approfondimento svolto da ANAC sulla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati di un Comune, ha dato modo di evidenziare che la stazione appaltante, nell’indizione della gara, ha fatto riferimento a tabelle del gennaio 2023 e non più vigenti in quel momento, superate dall’adozione di nuove tabelle ministeriali che hanno determinato un aumento del costo medio orario del personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali.

Anac ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

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Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026

E’ stato pubblicato sulla G.U. di lunedì 26 maggio, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2025, definito dalla Rete per l’Inclusione sociale e approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 6 marzo 2025, recante il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026”.

Il Piano si articola in 3 capitoli:

  • 1 – Quadro di riferimento. Parte generale
  • 2 – Piano sociale nazionale 2024-2026
  • 3 – Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Il Piano sociale nazionale 2024-2026 costituisce l’atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Analogamente, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 costituisce l’atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi rivolti ai beneficiari dell’Assegno di inclusione necessari all’attuazione della misura come livello essenziale delle prestazioni sociali, estesi a nuclei familiari in simili condizioni di disagio economico. Nell’ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia.
Il decreto prevede anche il riparto a valere sul Fondo nazionale politiche sociali di 1.192.551.943 euro e sul Fondo povertà di 1.812.798.310 euro, per un totale nel triennio di circa 3 miliardi di euro (fonte Anci).

 

 

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