Cassazione: nessuna durata minima per i contratti dirigenziali a tempo determinato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13641/2025, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima,prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

L’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A., mentre il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo il che spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A., laddove l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti, destinati spesso ad occuparsi di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

In base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Asili nido, in arrivo l’autorizzazione di 578 milioni per rafforzare l’offerta educativa 0-2 anni

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi tre nuovi decreti che prevedono l’autorizzazione di 578 milioni di euro per il potenziamento dell’offerta educativa rivolta ai bambini nella fascia 0-2 anni.

“Con questi provvedimenti vengono autorizzati 641 interventi, tra costruzione di nuovi asili nido e riconversione di edifici pubblici. Continuiamo a lavorare per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualità, indipendentemente dal Comune o dalla Regione di appartenenza”, ha dichiarato il Ministro.

Le risorse autorizzate oggi si aggiungono agli oltre 4 miliardi di euro già investiti per il settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in termini di nuovi posti nido attivati.

“Ho voluto introdurre anche un’azione innovativa, stanziando 150 milioni di euro per permettere ai Comuni di arredare in modo moderno e funzionale i nuovi asili. Un passo importante per supportare concretamente l’offerta educativa per i più piccoli. Investire nell’istruzione fin dai primi anni significa costruire il futuro del Paese”, ha concluso il Ministro.

Circa il 74% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno, sulle quali il Ministero continua a concentrare particolare attenzione, anche nell’ottica di rafforzare la copertura dei servizi per l’infanzia.

La graduatoria degli interventi finanziati è disponibile sul sito del MIM, nella sezione dedicata al PNRR (https://pnrr.istruzione.it/), dove nei prossimi giorni saranno pubblicati anche l’avviso per la richiesta degli arredi e l’avviso per la riapertura dei termini di candidatura destinato ai Comuni che non hanno potuto partecipare in precedenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei Ministri: Tributi indiretti e fabbisogni standard dei comuni per il 2025

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 maggio 2025 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, la nota metodologica, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, del settore sociale e servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio e trasporti e alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

L’aggiornamento determina i nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’annualità 2025, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

La redazione PERK SOLUTION