Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini

Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno, con parere n. 4357 del 7.2.2025, in riscontro ad una nota con la quale una Prefettura in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di un Comune, in ordine al comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, il quale prevede che “Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l’attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell’ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l’Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell’ente”.

In base a tale previsione statutaria, il Sindaco ha adottato tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all’amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie; i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall’ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco.

Il Ministero ricorda che l’art. 6 del TUEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; nell’ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n.267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all’articolo 48, comma 1, che la “Giunta collabora con il Sindaco ……. ed opera attraverso deliberazioni collegiali”.

Con la delega l’assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nel caso di specie, nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l’articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l’ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione.

Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all’art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell’incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comunità energetiche, firmato il decreto che modifica la disciplina degli incentivi

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. Prevede inoltre una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

«Abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiari», ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. «Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane».

Il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.

Attestazioni Oiv in materia di trasparenza, dal 3 giugno compilazione delle rilevazioni

A partire dal prossimo 3 giugno 2025 sarà possibile per gli Oiv (Organismi indipendenti di valutazione) o gli altri organismi con funzioni analoghe – di tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all’attestazione sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza – documentare, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sulle pubblicazioni di dati, documenti e informazioni di pertinenza del 2024 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web istituzionali. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione al 31 maggio 2025, termine individuato tenendo in considerazione le diverse tempistiche, eterogenee rispetto all’oggetto di pubblicazione. La compilazione delle schede va effettuata esclusivamente tramite l’apposito applicativo web fornito da Anac, che permette, per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, di evidenziare diversi indicatori di qualità: “pubblicazione” (che permette di dare conto anche dei casi di mancata pubblicazione o dei casi in cui la pubblicazione sia invece avvenuta ma non in “Amministrazione trasparente”) e, con diversi punteggi, “completezza di contenuto”, “completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti”, “aggiornamento” e “formato”.

Queste prime indicazioni operative sono individuate dalla nuova delibera annuale dell’Anac (n. 192 del 7 maggio 2025) sulle attività di attestazione, e relative modalità di acquisizione dei dati da parte dell’Autorità, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza, riferiti in questo caso al 2024, a cui sono tenuti ad adempiere: le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate, gli enti privati di cui all’art. 2-bis, c. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

Con la delibera, il Consiglio dell’Autorità ha individuato le categorie di dati, oggetto di obbligo di pubblicazione e ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e del perseguimento delle funzioni istituzionali, per le quali si prevede l’attestazione, entro specifiche scadenze. Tra le varie pubblicazioni che devono essere oggetto di attestazione, distinte a seconda della tipologia di ente, l’indicazione di quelle relative a “Bandi di gara e contratti” è legata in particolare all’opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, laddove sono state rilevate criticità nella mancata o incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla Bdncp (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Quelle su “Consulenti e collaboratori” appaiono particolarmente rilevanti per la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Quelle sul  “Personale” di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici, di società e enti di diritto privato in controllo pubblico hanno un peso in particolare per il controllo sulle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Attenzione è data anche alle “Informazioni ambientali”, alla luce del fatto che gli obblighi di trasparenza in questo ambito risultano spesso non correttamente o compiutamente adempiuti.

Il documento di attestazione, oltre alla correttezza secondo norme primarie e atti dell’ente, dovrà verificare anche l’assenza di filtri o altre soluzioni tecniche che possano impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti istituzionali, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Le fasi successive alla prima compilazione prevedono la pubblicazione entro il 15 luglio, da parte dei Responsabili anticorruzione degli enti (Rpct), dell’attestazione degli Oiv, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio, e l’eventuale monitoraggio nei casi di carenze evidenziate nella scheda di rilevazione (compilata tramite l’apposito applicativo a partire dal 3 giugno). Dal 16 luglio vanno quindi eventualmente monitorate le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando entro il 30 novembre il permanere o meno delle criticità. In caso di superamento pieno delle carenze, vanno compilate e pubblicate la relativa scheda di monitoraggio e l’attestazione. Nei casi di inadempienze non risolte al 30 novembre, è possibile dal 1° dicembre, sempre tramite l’applicativo web, concludere la fase di monitoraggio indicando il dettaglio, per ogni singola sezione, delle inadempienze. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, va pubblicata a cura del Rpct entro il 15 gennaio 2026 (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION