La parificazione dei conti degli agenti contabili non può essere affidata alla Giunta

La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 124/2025, nell’ambito del giudizio di conto reso da un agente interno della riscossione di un Comune, ha evidenziato che il provvedimento adottato dall’Ente non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la Giunta l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella del Comune.

Nel caso di specie, l’Ente ha provveduto alla parificazione dei conti degli agenti contabili con deliberazione di Giunta comunale e del segretario comunale. Al riguardo, il Collegio rileva che la “parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).

Tale adempimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Finanziario e tanto è confermato anche dall’atto di nomina dell’agente contabile, ove si dispone espressamente che: “i rendiconti degli agenti contabili interni dovranno essere “parificati” dal responsabile del servizio finanziario che ne attesterà la correttezza e la congruità con le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il Responsabile del Servizio Finanziario abbia assolto a tale compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale.

Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può evidentemente essere imputata all’agente contabile.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Questionari fabbisogni standard da inviare entro il 13 luglio 2025

Sono stati pubblicati in G. U. n. 110 del 14-05-2025 i comunicati, del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi alla data in cui sono resi disponibili sul sito Internet Opencivitas della Societa’ generale d’informatica S.p.a. – SOGEI del Questionario unico FC90U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana e del Questionario unico FP30U per le province e le citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

A questo fine il MEF ha posto un obbligo in capo agli Enti locali di compilare il Questionario entro 60 gg dalla pubblicazione in GU e quindi entro il 13 luglio 2025. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno.

Il questionario Unico FC90U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2023, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di spesa di ogni comune. Il questionario unico FC90U si divide in due moduli:

  1. Dati strutturali: raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi nonché agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio nel corso del 2023.
  2. Dati relativi al personale e dati contabili: raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, riguardanti alcune voci di entrata (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun servizio.

Tra le novità si segnala il Quadro N, che raccoglie le informazioni inerenti all’offerta sovracomunale del servizio di Asili nido al fine di identificare in modo dettagliato l’eventuale presenza di posti di asili nido comunale che vengono utilizzati da bambini residenti in altro comune al fine di valutare l’adeguatezza dell’offerta del servizio di asilo nido a livello di ambiti territoriali sovracomunali. Il Quadro N deve essere compilato solo dal comune, anche nel caso in cui il comune abbia demandato, parzialmente o integralmente, la gestione dei propri servizi all’Unione di comuni/Comunità montana. L’ente è tenuto a compilare tale quadro solo se è stato valorizzato il campo R17 delle relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio relative all’anno 2023 (NID24) e/o all’anno 2024 (NID25) dove il comune aveva direttamente esplicitata la presenza di posti in Asili nido comunali fruiti da bambini residenti in altro comune.

Il questionario FP30U per le Province e le Città metropolitane, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni così come definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014. Il questionario si compone di tre moduli: il modulo Unico, accessibile e compilabile da tutti gli enti compilatori, il modulo B, riservato e compilabile esclusivamente dalle Città metropolitane e il modulo C, riservato e compilabile esclusivamente dalle Province montane.

 

La redazione PERK SOLUTION