Proventi alienazione licenza farmacia per estinzione del debito

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato da un Comune, con deliberazione n. 110/2025, ha reso il seguente parere: “Deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013”.

L’attività farmaceutica – rammentano i giudici contabili – integra un servizio pubblico locale, come previsto dallo stesso art. 1 R.D. 2578/1925, che può essere esercitato anche dal comune nella qualità di ente preposto alla cura e soddisfazione dei bisogni primari della collettività stanziata sul territorio. In particolare, il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato. Quanto alla possibilità di cessione del diritto all’esercizio, l’art. 12, c. 11, l. 475/1968 prevede che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

A parere della Sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826, c. 3, cod. civ. (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).

In base alle disposizioni in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Rigenerazione urbana: Compilazione e sottoscrizione del nuovo atto di adesione e d’obbligo

In conformità a quanto previsto dal decreto del 3 marzo 2025 “Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n.160”, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Soggetti Attuatori della Misura M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” che è possibile procedere alla compilazione e sottoscrizione del nuovo atto di adesione e d’obbligo di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto.

A tal fine, gli Enti beneficiari degli interventi compresi negli Allegati 1 e 2 sono invitati ad utilizzare il rispettivo atto di adesione e d’obbligo allegato al decreto e disponibile sul sito web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, il quale, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere caricato a sistema RegiS direttamente dal Soggetto Attuatore, nella Sezione “Anagrafica di Progetto”, sub-sezione “Allegati”. Il termine di 30 gg per la compilazione e trasmissione dell’atto de quo decorre dal 13 maggio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare: Dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata

In riscontro alle diverse richieste di chiarimento inviate dai Comuni, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità della dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata (Unioni di comuni, consorzi, convenzioni, o altre forme associative o strumentali) dei servizi legati all’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile deve essere comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno del 16 aprile 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui sia stata istituita un’unione di comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni facenti parte dell’unione. I comuni potranno dichiarare, ai fini dell’accesso al fondo di cui all’articolo 1, comma 759 della legge n. 207 del 2024, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’unione dei comuni, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi.

Analogamente, il consorzio dei comuni, agendo quale ente strumentale dei comuni, può sostenere le spese per loro conto. I comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall’ente strumentale. Nel caso in cui vengano stipulate convezioni semplici ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un ente capofila. Pertanto, gli enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell’ente capo fila.

Infine, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato. In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi educativi per l’infanzia: Riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 24 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il numero dei comuni finanziati nel 2025 è pari a 5.512. Tali enti ricevono risorse nella misura di 300 milioni di euro per attivare, nel corso dell’anno, il servizio per 39.123 bambini in età 3-36 mesi. Il numero di comuni finanziati nel 2025 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, nel 2018 va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione target.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

  •  ampliando la disponibilità del servizio:
    – negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
    – in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
    – ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
  •  trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
    – alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido
    – micronido sul territorio;
    – all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
    – agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
  • altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
    – servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.

 

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Referendum 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti e rimborso delle spese

È stata pubblicata la Circolare DAIT n.41 del 12 maggio 2025, concernente l’organizzazione tecnica e attuazione dei referendum previsti dall’articolo 75
della Costituzione nei giorni 8 e 9 giugno 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti, rimborso delle spese e rendicontazione.

In attesa di conoscere l’esatto ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze, la circolare precisa che l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero
dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire (articolo 17, comma 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Per una corretta ripartizione delle risorse stanziate per i rimborsi elettorali, è indispensabile che gli uffici elettorali comunali, procedano, prima dello svolgimento delle votazioni, al corretto aggiornamento dei dati elettorali all’interno del portale ANPR del Ministero dell’interno. I comuni dovranno contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico degli stessi. Sia l’acconto, nella misura massima del 90 per cento dell’importo massimo rimborsabile, che il successivo saldo, saranno erogati direttamente dalla
Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento a favore di ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION