Ok del Cdm al decreto legislativo su semplificazione tributi per Regioni e enti territoriali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, venerdì 9 maggio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai comuni, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.

La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara

Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente.

E’ quanto ha ribadito Anac con la delibera n. 164, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 2 aprile 2025 riguardante forniture di kit per la produzione di siero collirio dell’Azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Dall’istruttoria effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è risultata “violata la normativa poiché la proroga, successiva di quasi due mesi alla scadenza del contratto, è di per sé illegittima in quanto non era e non è stata avviata alcuna procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente ma solo improbabili ‘lavori prodromici’ ad oggi non conclusi”.

“Quasi la metà delle procedure (28 su 61) condotte dall’Azienda Regionale presenta criticità che potrebbero non favorire “l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” con conseguente violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 36/2023”. “La procedura negoziata senza bando – ribadisce Anac – costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: La verifica della progettazione non può farla chi ha svolto il progetto

Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025, l’ANAC, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del
servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative.

L’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica. “Stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica e come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza – scrive Anac – le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d’interesse”.

“Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta – il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta”. “Si ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del Rup ad Anac che, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION     

Centri estivi 2025, prorogata al 19 maggio scadenza per manifestazione di interesse

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha prorogato al 19 maggio 2025 il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, da parte dei comuni, a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.
Si rimanda, per tutti i dettagli, alla notizia pubblicata in data 7 aprile 2025 e si ricorda che i comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dedicata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà, rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025

Dal 12 maggio 2025 al 6 giugno 2025 sarà aperta la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 5720 del 2 maggio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali:

 

La redazione PERKS SOLUTION