Escluso l’affidamento diretto per le concessioni degli impianti sportivi

Nel caso di concessione di servizi riguardanti la gestione di impianti sportivi, deve farsi ricorso “a procedura pubblica (articolo 182 D. Lgs. 36/2023) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187 D. Lgs. 36/2023)”. È quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’atto di segnalazione n. 2064 del 5 febbraio 2025 in merito alle procedure di affidamento di uno stadio, nonché ad alcune previsioni del Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi.

Secondo l’articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 38/20211, l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali “deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente.

Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del D.lgs. n. 36/2023).

Il Codice dei contratti pubblici non consente infatti il ricorso all’affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).

Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo indennità di funzione: pubblicato il decreto di riparto per l’anno 2024

È stato pubblicato il decreto del 7 febbraio 2025, concernente il riparto dell’incremento, per l’anno 2024, del fondo di 220 milioni di euro, per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione, disposto dall’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge n. 234 del 2021.

Per l’anno 2024, le risorse sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità, a seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 20-ter dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

 

La redazione PERK SOLUTION