Cimitero dei feti: il Garante privacy sanziona il Comune di Brescia

Il Garante privacy, con provvedimento del 19 dicembre 2024, ha ordinato al Comune di Brescia il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali riportati sulle sepolture dei feti e nel portale online dei servizi cimiteriali della città. Nella apposita sezione di un cimitero comunale, in molti casi, le sepolture riportavano il medesimo nome di fantasia attribuito convenzionalmente ai feti insieme al cognome della madre e alla data di interruzione di gravidanza (riportata come data di nascita/morte coincidente). Ciò accadeva anche nei casi in cui i parenti non avevano richiesto, per i prodotti abortivi e del concepimento, la sepoltura né indicato i dati da riportare sulla stessa. Nel definire il procedimento, l’Autorità ha ritenuto illecita la diffusione di tali dati, perché effettuata in assenza di una base giuridica e in violazione del divieto di diffusione di dati sulla salute, tra i quali rientra l’informazione sull’interruzione di gravidanza.

Il Garante ha ricordato che l’indicazione del cognome della donna o del marito o del compagno, accanto al nome convenzionale attribuito al feto e alla data dell’interruzione di gravidanza può consentire, mediante il raffronto, l’incrocio con altre fonti, o informazioni di contesto, l’identificazione della donna che ha effettuato l’interruzione di gravidanza. Inoltre, in base alla normativa di settore, l’indicazione di nome, cognome e data del decesso è necessaria per identificare esclusivamente i “defunti” e i “nati morti”.

Per rimediare alle violazioni contestate, l’amministrazione comunale – nel corso dell’istruttoria – ha adottato diverse misure correttive tra le quali la copertura delle targhette esistenti e l’uso di un sistema di codici per l’identificazione delle sepolture, la limitazione dei dati accessibili sul portale web e l’eliminazione della dicitura “feti e nati morti”, nonché l’implementazione di una documentazione più rigorosa per le richieste di sepoltura in forma singola dei feti da parte dei parenti.

Presentazione Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 entro il 28 giugno 2025

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

 

La redazione PERK SOLUTION

Principio di rotazione va rispettato in caso di affidamenti diretti successivi non compresi nell’accordo quadro

In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.

Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).

In conclusione se:

– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.

– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.

L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION