Responsabili Anticorruzione, differito al 31 gennaio 2025 il termine per la Relazione annuale RPCT

C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.  Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con  Comunicato del Presidente approvato del 29 ottobre 2024.

Il differimento nasce dall’esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Inoltre, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

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Forniture, è necessario che il direttore per l’esecuzione del contratto sia diverso dal Rup

L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa le procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro, ha chiarito che è sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.

Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

L’Autorità ricorda, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Lavori sopra soglia, no al minor prezzo negli appalti. Vanno valorizzati anche gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali

Anac, con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro, riguardante il Centro ospedaliero a polo didattico universitario, ha evidenziato come non sia conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, l’appalto riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

 

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