Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2022

Il Ministero dell’interno ricorda che gli Enti beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, tramite decreto del 18 luglio 2022 risultano informati che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 debbano essere gestiti attraverso il sistema ReGiS, in conformità con le recenti modifiche legislative apportate dall’articolo 32, comma 1, lettera i), del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, al comma 146 dell’articolo 1 della legge n.145 del 2018.

Tuttavia, fino al completo caricamento dei progetti ammessi a finanziamento per l’annualità 2022 sulla piattaforma ReGiS, solo i Comuni beneficiari del contributo con il suddetto decreto del 18 luglio 2022, dovranno continuare ad utilizzare il sistema BDAP-MOP, per la rendicontazione e monitoraggio degli interventi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto del 18 luglio 2022.

Una volta che i dati saranno completamente caricati sul sistema ReGiS, verranno fornite istruzioni dettagliate agli Enti riguardo agli adempimenti relativi alle modalità di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

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Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che è disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2024.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2023.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il Ministero richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegato:
Lettera ai Comuni

 

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Certificazione contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023

Con decreto del 27 marzo 2024, il Ministero dell’interno ha approvato il modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali, come previsto dall’articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall’articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 2 aprile 2024, a pena di decadenza.

 

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