Via libera dalla Conferenza Stato-Città al riparto del contributo straordinario bis per il caro bollette

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 6 luglio, ha dato il via libera allo schema di decreto concernente il riparto dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, previsto dall’art. 40, comma 3 del D.L. n. 50/2022 (di cui 150 milioni a favore dei comuni e 20 milioni a favore di province e città metropolitane).

Riparto Comuni
Riparto Province e Città metropolitane 
Nota metodologica

Nella stessa seduta è stata sancita l’intesa sullo schema di Decreto di riparto del fondo di specifica competenza dei Comuni destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni delle scuole comunali, cioè le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sono 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, che si vanno ad aggiungere ad altri 100 milioni che, come già previsto, le Regioni trasferiranno alle Città metropolitane”. “È un tema sul quale i Comuni sono molto impegnati per rispondere alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie – ha evidenziato il presidente dell’Anci – e sul quale è indispensabile rafforzare le dotazioni finanziarie”.

Infine, parere favorevole è stato espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, avvio procedure entro il 18 agosto

Al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, il Governo, con il decreto “Infrastrutture” – decreto legge n. 121/2021, ha istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di cui l’Agenzia per la coesione territoriale è Autorità Responsabile.

Con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, il Fondo è destinato ai Comuni (fino a 30.000 abitanti), Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell’avvio della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli oltre 4800 enti beneficiari del Fondo (Allegato A del DPCM 17 dicembre 2021 – Riparto del Fondo per la progettazione territoriale (22A00987) possono utilizzare le risorse per promuovere bandi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e instituire così un “parco progetti” al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono procedere anche secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022 (sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM 17 dicembre 2021), pena la revoca del contributo.

Sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

 

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ANCI, Contratti Mepa: Ok a imposta di bollo pagata con contrassegno telematico o in modalità virtuale

In risposta ad un quesito in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa, ANCI evidenzia che l’articolo 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che essa possa essere corrisposta secondo due modalità:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Nell’ipotesi di adempimento virtuale è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale – concludono gli esperti di ANCI – sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”. In aggiunta, gli esperti di Anci colgono l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. Norma secondo la quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione – ribadiscono gli esperti – tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purché non registrati. Il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

In caso di sospensione del sindaco e del vicesindaco si nomina un commissario prefettizio

In presenza di provvedimento sospensivo emesso nei confronti del sindaco e del vicesindaco, entrambi interdetti alle relative funzioni, la prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del r. d. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno nel parere del 4 luglio scorso.
La sospensione ex art. 11, comma 1, D. Lgs. n.235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le funzioni sindacali, le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco, come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.
La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare, mentre nel caso di sospensione ex art.11 comma 1 d.lgs.235/2012 la sostituzione potrebbe protrarsi per 18 mesi o più.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto comunale regolamenti le sole ipotesi di assenza e impedimento e non anche di sospensione dall’esercizio delle funzioni del sindaco e del vice sindaco, la Prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale.

 

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ANAC: Rischio chiusura impianto sportivo per piano economico inadeguato e inidoneo

Con la delibera n. 293 del 21 giugno 2022 ANAC ha sottolineato che il Piano economico finanziario (Pef) posto a base di una gara deve indicare con esattezza le prestazioni a carico del concessionario, e quantificare i costi di gestione e di investimento e la stima dei ricavi in modo da consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli. Per questo Anac ha ritenuto “inidoneo” il Piano predisposto dal Comune a base della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali.

Secondo Anac è mancata da parte dell’amministrazione concedente una accurata istruttoria per quantificare i costi di gestione dell’opera e i ricavi. Ad esempio la sovrastima dei potenziali ricavi della concessione: il Comune ha valutato le entrate derivanti dai campus estivi quasi il triplo (73.000 euro) rispetto a quanto effettivamente ricavato dall’attuale gestore nei due anni in cui il servizio è stato svolto (26.232 e 23.131 euro). Non solo. Il Comune non ha considerato che l’indisponibilità, a partire da quest’anno, degli unici locali al coperto idonei ad ospitare il centro estivo potrebbe incidere sulla qualità della proposta e dunque attirare meno utenti. Per ciò che riguarda gli oneri a carico del concessionario, il comune non ha contabilizzato i costi relativi alla gestione del servizio di primo soccorso e all’approntamento del locale dedicato, e ai costi del collaudo, della cantierizzazione e gli oneri di smaltimento e discarica. Inoltre nel Pef non possono essere omessi gli interventi necessari per la messa a norma di impianti e strutture e la stima dei relativi costi.

Per ANAC solo il riavvio della procedura, a partire da una nuova stima di costi e ricavi, consentirebbe ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e all’amministrazione concedente di potere contare su una gestione dell’impianto in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza.

 

La redazione PERK SOLUTION