Utilizzo Fondi Covid entro il 31 dicembre 2022, la FAQ del MEF

Con la FAQ n. 43 del 31 gennaio 2022 la RGS fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo nel 2022 delle risorse del c.d. Fondone Covid e successivi rifinanziamenti e dei ristori di spesa per il biennio 2020 e 2021.

Al riguardo, il MEF ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it).

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MEF, Adeguamento disciplina addizionale regionale all’IRPEF

Con la risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che Regioni e Province autonome debbono adeguare la disciplina addizionale regionale IRPEF applicabile dall’anno di imposta 2022 al nuovo quadro normativo statale, attraverso un’apposita legge che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.
La legge n. 234/2021 reca alcune disposizioni (art. 1, commi 5 e 6) in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1, TUIR, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Dal momento che l’addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato

Con la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022, in merito alla determinazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), per le occupazioni effettuate su aree di mercato, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843.

Il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 dispone che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella determinazione delle tariffe, l’ente locale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.  Per le occupazioni temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal  comma 843, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. È possibile prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma “Mangia plastica”: La graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento

È stata approvata con decreto n. 9 del 27 gennaio 2022 la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del Programma Mangiaplastica. La graduatoria individua i beneficiari del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, pari ad euro 16 milioni.

Al riguardo, si segnala che dal 31 gennaio è stato riaperto lo sportello del Programma Sperimentale Mangiaplastica a cui i Comuni potranno presentare domanda di contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare.
Il programma Mangiaplastica finanzia ai Comuni l’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti.
In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di:
– 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media;
– 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.
La dotazione stanziata per il 2022 è di 5 milioni di euro. La misura prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.
I Comuni possono presentare le richieste di contributo fino al 31 marzo 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Le richieste sono valutate, secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, in base all’ordine cronologico di presentazione. Il beneficio sarà corrisposto ai comuni ritenuti ammissibili fino a esaurimento dei fondi disponibili per l’anno 2022.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION