Incentivi IMU e TARI anche in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la locuzione entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge. La Sezione Autonomie ritiene possibile, quindi, erogare i compensi incentivanti correlati all’attività di accertamento IMU e TARI anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL. Con riferimento ai termini di approvazione del rendiconto, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 113/2020, ha ritenuto, invece, privo di senso logico correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal TUEL, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.
La Sez. Autonomie condivide il ragionamento della Sez. Liguria, secondo il quale lo spirito della norma è quello di premiare l’effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI, e quindi ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di perfomance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.
Per quanto riguarda i termini di approvazione dei termini di rendiconto, appare incongruo correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo economico per sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani

Pubblicato in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 novembre 2021 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico”.
Il contributo, previsto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 17 (legge di bilancio 2021) può essere richiesto dai seguenti soggetti beneficiari:
enti di Governo d’ambito di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA);
comuni, che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove gli enti di governo d’ambito non sono costituiti.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l’erogazione del contributo.
Ai fini dell’ammissibilità i progetti dovranno contenere: a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell’art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017; b) un quadro economico dell’intervento con l’indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare; c) un cronoprogramma degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION