La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 61/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un ente, finalizzata a conoscere se l’eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all’ente incluso nel GAP di programmare l’esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo, ha evidenziato che non sia necessario ricorrere all’eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.
La Sezione ha ricordato che, come emerge dalla lettura del principio contabile concernente il bilancio consolidato, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci. Nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all’esempio n.1 si specifica che: “É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre”. Inoltre, nell’appendice tecnica del principio viene fornito anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l’ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell’area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esclusi dalla procedura di stabilizzazione i rapporti instaurati ai sensi dell’art 110 del TUEL

Dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, d.lgs. 75/2017, devono ritenersi esclusi i rapporti finalizzati alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (con qualifiche dirigenziali o meno o di alta specializzazione) instaurati ex art. 110 del Tuel e tanto in ragione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di contratto, trattandosi di rapporti instaurati fiduciariamente, per loro natura temporanei e legati alla durata del mandato politico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 51/2021. L’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 prevede, ai primi due commi, un ventaglio di strumenti e soluzioni finalizzate a superare il fenomeno del precariato all’interno della pubblica amministrazione. Si prevedono, in particolare, modalità di reclutamento speciali, consistenti in assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale occupato a tempo determinato presso l’amministrazione e in possesso di determinati requisiti previsti dal comma 1 (l’essere in servizio presso l’amministrazione che procede all’assunzione successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015; l’essere stato reclutato con procedure concorsuali anche espletate presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione; l’aver maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni), ovvero, in alternativa, in procedure concorsuali riservate a titolari di rapporti di lavoro flessibile che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso (comma 2). I commi successivi del medesimo art. 20 prevedono anche una serie di limiti e divieti per gli enti che non abbiano rispettato, per l’interno quinquenni 2012-2016, i vincoli di finanza pubblica. Con riferimento al caso di specie, la Sezione ricorda che il comma 7 dell’art. 20 esclude espressamente dal novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione quelli riferiti agli artt. 90 e 110 del TUEL. Sul punto si era già espresso il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione n. 14/2007, osservando che il contratto ex art. 110 Tuel «risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico». L’ambito soggettivo di applicazione della disposizione su richiamata, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa, resta, quindi, circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili (ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi) interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell’amministrazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità attraverso le quali effettuare la stima del valore dell’immobile da acquistare

Con deliberazione n. 52/2021, la Corte dei conti, Sez. Campania, fornisce chiarimenti in merito ad una richiesta di parere volta ad appurare l’obbligo, o meno, dell’Ente di ricorrere alla valutazione da parte dell’Ufficio tecnico per determinare il prezzo di acquisto di un immobile, ovvero se deve incaricare un libero professionista.
La Sezione ricorda, preliminarmente, che la limitazione dell’autonomia negoziale degli enti locali, di cui all’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) – che subordinava l’acquisto di immobili ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio – è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019). Ciò non esime l’Ente dall’effettuare una approfondita istruttoria che documenti la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, nel rispetto dei principi del buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), che vincolano l’amministrazione ad impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Quanto alla possibilità per l’ente di ricorrere ad un professionista esterno, previa valutazione comparativa e nell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, la stessa deve essere considerata come una extrema ratio, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali, soprattutto in tutti i casi, come quello oggetto del presente parere, nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell’amministrazione. Questo significa che un incarico esterno potrebbe giustificarsi solo laddove le caratteristiche concrete dell’immobile presentino peculiarità non apprezzabili secondo l’ordinaria competenza professionale che si deve esigere dal personale interno e, in ogni caso, solo dopo che sia stata verificata, in modo puntuale, l’oggettiva assenza di risorse interne idonee ad effettuare la stima dell’immobile. Inoltre, nell’attuale assetto normativo, non vi è la norma che imponga anche avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ma è chiaro che, se tale soluzione risulta più conveniente sotto il profilo economico rispetto al ricorso a professionalità esterne, essa si impone, in ragione dei suddetti principi di buon andamento e di equilibrio dei bilanci, all’ente procedente. Si tenga conto che gli uffici dell’Ente possono anche avvalersi, come ausilio nell’attività estimativa, dei parametri elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION