Conversione DL agosto, disapplicazione sanzioni per gli enti deficitari

Il nuovo comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, aggiunto dal Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto. Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione), siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione (di cui al comma 2 del medesimo articolo) o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta ad imposta di bollo la perizia asseverata per la rendicontazione di contributi pubblici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimento in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alla certificazione del revisore (perizia asseverata) sulle spese che il soggetto, beneficiario del contributo pubblico, deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando. La Società istante opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. Ai fini dell’effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Società istante la documentazione riguardante (…) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione. Nel merito, l’Agenzia ha rappresentato che l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972 stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche. L’Agenzia ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina. Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.  
Autore: La redazione PERK SOLUTION