Decreto Semplificazioni, le osservazioni e le proposte di modifica dell’ANAC

Nell’ambito dell’esame del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (d.l. 16 luglio 2020, n. 76), all’esame del Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato alla commissione Lavori pubblici del Senato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica sui vari profili di competenza. Il decreto interviene, come noto, sulle procedure di assegnazione degli appalti, anche dal punto di vista delle soglie, con l’evidente obiettivo di snellire aggiudicazioni e individuazioni dei soggetti incaricati di eseguire le opere. Il nuovo temporaneo assetto va verificato al fine di un adeguato bilanciamento tra l’apertura alla concorrenza e l’efficienza dell’azione amministrativa. Pur convenendo sul fatto che regole improntate ai principi di trasparenza e competitività obbligano le stazioni appaltanti al rispetto di passaggi procedimentali rigidi, sia sotto il profilo delle tempistiche che degli obblighi di pubblicità, l’ANAC evidenzia che è proprio, nella tensione tra legalità, concorrenza ed efficienza, che è necessario trovare – anche in una situazione di eccezionale gravità quale quella presente – un punto di equilibrio che salvaguardi la trasparenza dell’azione dell’amministrazione e un livello minimo di confronto con il mercato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti locali: il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è assoluto e illimitato

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. Tale modalità di esercizio del diritto di accesso, oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano (sono transitati o transiteranno) per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l’espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle “notizie” e alle “informazioni” in possesso dell’ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell’organo consiliare. Molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ult. periodo, TUEL nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 95/2020, in risposta ad una serie di quesiti formulati da un Comune, ha chiarito che l’adeguamento del limite del trattamento accessorio nel 2020 deve essere effettuato sommando i valori del fondo dei dipendenti e dello stanziamento delle posizioni organizzative. Di conseguenza, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.
Secondo la Sezione, l’interpretazione letterale dell’art 33 della D.L.34/2019 non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione, dopo aver affermato la necessità di garantire “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa“, aggiunge l’espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” . Tale interpretazione oltre ad essere supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”, fissando un limite al “trattamento accessorio” globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo. Per stabilire il valore medio pro capite previsto dall’art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, non vi sono, quindi, elementi che possano portare a una diversificazione dei fondi ai fini che qui interessano. D’altra parte anche sotto un profilo logico e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

A Comuni e Città metropolitane 30 milioni dal dl rilancio per interventi nelle scuole

Firmato il decreto che assegna i 30 milioni di euro del decreto Rilancio distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli Enti locali beneficiari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION