Siglato contratto Dirigenti Funzioni locali

Siglato oggi all’Aran il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 dei dirigenti delle Regioni ed enti locali, dirigenti professionali tecnici amministrativi e dei segretari comunali e provinciali”. Lo comunica la Funzione pubblica in una nota.
“L’accordo – si legge nel comunicato – rinnovato dopo più di 10 anni, riguarda 15.117 unità e prevede un incremento medio mensile di 220,07 euro, pari a un +3.48% del salario complessivo. Le trattative sono state svolte da remoto ed è la prima volta che un contratto del pubblico impiego viene firmato in videoconferenza. L’intesa perfezionata regolamenta tre distinte categorie di dirigenti, molto differenti tra loro. Contempla norme generali che regolano istituti comuni e sezioni speciali per ciascuna delle categorie stesse”.
Per la Funzione pubblica “con questo contratto si esaurisce la tornata dei rinnovi 2016-2018, con l’eccezione della presidenza del Consiglio dei ministri che viene regolata da una specifica contrattazione, le cui trattative sono tuttora in corso”. L’intesa raggiunta verrà ora sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori in vista della stipula definitiva del contratto, con l’impegno di lavorare da subito al rinnovo per la vigenza 2019-2021.

Documento: Ipotesi CCNL

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegni per il nucleo familiare, nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens

L’INPS, con il messaggio 14 luglio 2020, n. 2765, comunica le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dalla dichiarazione contributiva di luglio 2020.
La nuova procedura prevede esclusivamente la compilazione dell’elemento “InfoAggCausaliContrib” che assume valenza contributiva, pertanto obbligatoria, e costituisce l’unica modalità di conguaglio degli ANF, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori.
Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli.
Si riepilogano le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

0035 – ANF assegni correnti;

L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;

F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);

  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Senato approva definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 34/2020 (decreto Rilancio)

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato, nella seduta odierna, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il DDL n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.
Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera. Giunto in Aula senza relazione, il provvedimento reca interventi per il sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate; fornisce liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantisce e incentiva l’adozione di misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblici e privati; sostiene le attività produttive e la domanda interna (relazione tecnica con la bollinatura della Ragioneria generale dello stato).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Raggiunta l’intesa sul riparto dei 3 miliardi del fondo funzioni fondamentali

È stata raggiunta l’intesa, ratificata in conferenza Stato città, sul criterio di riparto dei tre miliardi e mezzo del dl rilancio destinati a compensare le minori entrate di Comuni, Province e Città metropolitane per effetto dell’emergenza sanitaria. Per l’Anci sono intervenuti il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo, Roberto Pella, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, coordinatore dei sindaci metropolitani.
“Abbiamo raggiunto un risultato importante ottenendo il saldo delle risorse assegnate in tempi rapidi, com’era necessario per far fronte alle grandi difficoltà finanziarie dei Comuni, gravemente colpiti dallo stop alle attività necessario per contenere la pandemia – dice il sindaco Nardella -. Bisogna continuare a lavorare in questo modo anche per le altre risorse indispensabili per il quale il governo si è impegnato: circa cinque miliardi complessivi, sulla base della stima fatta dai tecnici. E fuori da questo primo riparto resta, come corretto, la tassa di soggiorno”.
“Sono molto soddisfatto per l’impegno mantenuto e la metodologia su cui siamo riusciti a convergere – aggiunge il vicepresidente Pella -: il saldo pari a 2,1 miliardi arriverà ai Comuni nei tempi previsti, tutelando anche i centri più piccoli, e per questo ringrazio il presidente Antonio Decaro e la viceministra Laura Castelli e il Sottosegretario Variati Quando le Istituzioni si confrontano e lavorano insieme, gli obiettivi si raggiungono velocemente. È stato così, in questo caso, per ministero dell’Interno, Ragioneria di Stato, ministero dell’Economia, Anci e Upi. Tutti impegnati in un lavoro di monitoraggio efficace, a vantaggio di tutti i cittadini e che sarà replicabile in futuro”.

Individuate le date per lo svolgimento del referendum popolare confermativo e delle elezioni suppletive

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.
La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione saltano l’assestamento generale

Con la FAQ 41 la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.
Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

In conferenza Stato – città il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stata convocata per oggi, 15 luglio 2020, alle ore 19,00, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per l’espletamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane per l’anno 2020.   Intesa ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comunicazione revisione periodica società partecipate, c’è tempo fino al 17 luglio

Entro il termine del 17 luglio 2020 le Amministrazioni pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it:

  • i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Vengono acquisite anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato. Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
Come elementi di novità si evidenzia che:

  • sono state implementate nuove funzionalità per rilevare informazioni sulle partecipazioni dirette comunicate nel censimento precedente o risultanti dal Registro delle imprese e non dichiarate per la rilevazione in corso;
  • ai fini del censimento annuale è richiesta la comunicazione dei dati delle sole partecipazioni indirette di primo livello detenute attraverso società o organismi controllati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamenti spazi e aule: predisposte le note di autorizzazione per gli interventi

Con nota prot. n. 20883 del 13 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione comunica che sono state predisposte le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui  all’Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Ciascun ente potrà scaricare, direttamente nell’area riservata del portale, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. Per accedere occorrerà collegarsi al portale ministeriale (https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso), selezionare Accesso e poi Area riservata, inserendo le credenziali già utilizzate nella fase di accreditamento e presentazione della candidatura. Dopo l’accesso sarà necessario cliccare su “lettera autorizzazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi legali di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:

  • la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
  • le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
  • in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.

In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION