Pantouflage, Segnalazione ANAC a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione (Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020) per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale – si legge nella segnalazione – rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Fondo rischi contenzioso richiede un monitoraggio costante e dinamico

Il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all’allegato n. 4/2, avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede al punto 5.2, lettera h) una ricognizione del contenzioso esistente e scaturente anche dagli esercizi precedenti al fine di determinare la quota da accantonare al fondo rischi spese legali. Il principio prescrive l’obbligo agli enti, dopo la quantificazione del primo accantonamento, di rivedere l’entità della somma accantonata in considerazione dei dati riferiti al nuovo contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 40/2020/PRSP.
I giudici contabili evidenziano come tale accantonamento rappresenti una misura prudenziale volta a neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso e risulti essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR). La Sezione delle autonomie, con la deliberazione citata, ha, altresì, rilevato che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione del Fondo legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura di eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (in tal senso, cfr. Sezione Controllo Marche, deliberazione n. 130/2019/PRSP).
In presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti. Nell’ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza la mappatura del contenzioso, l’Ente può tener conto dei principi espressi dalla Sezione Campania (deliberazione n. 240/2017/PRSP), nella parte in cui effettua una disamina della logica sottesa agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità in relazione alla distinzione di 4 categorie di rischio:

  1. 100% a fronte di debiti certi;
  2. passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l’Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  3. passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell’evento è inferiore al probabile;
  4. passività da “evento remoto”, quando l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi (si veda anche la deliberazione della Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 9.2. all. 4/2 del d.lgs. n. 118/11 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31).

Infatti, solo l’attenta e realistica valutazione dell’adeguatezza del fondo permetterebbe all’Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria. In tale prospettiva, il collegio sottolinea come la non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione. Inoltre, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Smart working: al via la Consultazione su ParteciPa

Partita la consultazione sul lavoro agile, promossa dal Ministro per la Pubblica amministrazione, per raccogliere informazioni sulle esperienze in corso nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, giudizi, valutazioni e proposte di miglioramento di dirigenti e dipendenti, utili a definire lo sviluppo dei prossimi anni dello smart working e del lavoro pubblico.
La consultazione costituirà una fonte informativa importante per alimentare una base di conoscenza a supporto di politiche partecipate di innovazione del lavoro pubblico e per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working, partendo appunto dall’ascolto di due categorie di destinatari distinti e prioritari:

  • i dirigenti pubblici, che sono direttamente coinvolti nell’attuazione dello smart working, in qualità di gestori di dipendenti che lavorano in modalità agile e, più in generale, di promotori dei fattori abilitanti (revisione delle modalità organizzative, digitalizzazione dei processi);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in qualità di “utilizzatori” del lavoro agile e, più in generale, di principali portatori di interesse rispetto ai processi di cambiamento che lo smart working introduce e, in particolare, alla configurazione del lavoro agile del futuro.

Obiettivo dell’attività di consultazione è quindi di rilevare:

  • le opinioni e le valutazioni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni in merito alle esperienze applicative del lavoro agile nella fase di sperimentazione e durante l’emergenza Covid-19 e, soprattutto, le loro eventuali indicazioni per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working;
  • le opinioni e le valutazioni dei dipendenti che hanno svolto le prestazioni lavorative in modalità agile prima e durante l’emergenza COVID-19, con particolare riferimento al grado di soddisfazione, alla rispondenza dell’esperienza realizzata rispetto alle proprie aspettative, ai punti di forza alle eventuali criticità e ai margini di miglioramento di cui tener conto ai fini di una ottimale applicazione dello smart working nelle amministrazioni pubbliche;
  • le aspettative e le eventuali indicazioni di tutti riguardo al “lavoro agile del futuro” e quindi al “futuro del lavoro pubblico”.

Info, registrazione e questionario online su ParteciPA

 

Utilizzo sanzioni CDS per finanziamento spese di personale

Con deliberazione n. 94/2020, la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha fornito indicazioni operative in merito all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabiliti dall’art. 142 del CDS, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali da effettuare mediante impiego di personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili o con istituti di assegnazione temporanea.
Sul punto, i giudici contabili ribadiscono che le spese di personale finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada non possano essere escluse dall’osservanza dei limiti di legge che interessano tale tipologia di spese. Nello specifico, trattandosi di contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato, la relativa spesa, pur se finanziata con i proventi di che trattasi, è ammessa solo se essa rientri nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Discorso parzialmente diverso è quello relativo alla possibilità di impiegare personale in assegnazione temporanea (cd. comando). La spesa sostenuta dall’ente che si avvale del personale di altra amministrazione pubblica è da considerare neutrale nel quadro della finanza pubblica globalmente intesa, cosicché essa non assume rilevanza ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alla citata disposizione dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG del 15 maggio 2017). Va però sottolineato che tale affermazione è valida purché la spesa sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale. Per quanto concerne, invece la possibilità di destinare i proventi in questione al “Fondo risorse decentrate”, destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, la Corte ricorda – in ossequio alla deliberazione n. 5 del aprile 2019 della Sezione delle Autonomie – che non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF

Con comunicato del 9 giugno 2020, il Ministero dell’Interno informa che in data 25 maggio 2020, così come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza locale, sono state accreditate, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 3 aprile 2020), le somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati e relative all’anno d’imposta 2017 anno finanziario 2018.
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per che i comuni che abbiano ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica mentre per i comuni che abbiano ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Rimane fermo l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

Allegati:

Modello A
Modello B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION