Edilizia scolastica, sindaci e presidenti di province commissari straordinari

La Camera dei Deputati ha approvato il 4 giugno, con 305 voti favorevoli e 221 voti contrari, la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, sub-emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” nel testo identico a quello approvato dal Senato.
L’art. 7-ter, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari (di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del DL 32/2019), ivi inclusa la deroga a numerose norme del codice dei contratti pubblici (comma 1).
Si prevede una procedura semplificata per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (comma 3).
Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l’esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la relazione tecnica sottolinea che la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.
La norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio – e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa – si pone l’obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di riqualificazione scolastica. Tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese di parte capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti.

Si ricorda che l’art. 4, del DL 32/2019, decreto sblocca cantieri, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori. I Commissari straordinari sono individuabili anche nell’ambito delle Società a prevalente capitale pubblico. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i 12 Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (comma 2). Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all‘Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Testo dell’art. 7-ter DL 22/2020
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2.I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3.Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4.I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di riparto del fondo previsto per i territori della zona rossa

È stato pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020 concernente il “Riparto a favore di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale”.
Si ricorda che l’articolo 112 del DL Rilancio istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto-legge 9 aprile 2020, n. 23.
L’articolo 18 del D.L. n. 23 del 2000 ha disposto per determinati operatori economici la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In particolare, il comma 6 ha previsto un allargamento dei requisiti per beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti domiciliati in alcune province particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, ovvero Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina

In tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e smi, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 74/2020, ha ritenuto che, per effetto dell’emanazione del DPCM in data 17 marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al decreto non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura assunzionale. Il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG ha avuto modo di affermare che “è da … escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. “effetto prenotativo” della spesa)”. Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR.
In merito alla mobilità, il collegio ha osservato che l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha consentito di assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. Per effetto di tale norma, la mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita e le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. L’obiettivo è stato quello di garantire la possibilità che risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, potessero essere redistribuite in un’ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l’operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica. Nella stessa direzione è l’art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 secondo cui “Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”
Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION