Chiarimenti ANCI/IFEL su ordinanza Protezione civile n. 658 su fondo di solidarietà alimentare

Pubblichiamo la Nota dell’ANCI relativa all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, emanata dall’esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

La nota chiarisce alcuni aspetti su criteri e modalità di erogazione delle misure, al fine di assicurare che i Comuni possano organizzarsi nel modo più efficace per soddisfare le richieste dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. In particolare si chiarisce che:

  • la spettanza, come individuata nell’ordinanza, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
  • gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta;
  • i comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui trattasi, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ricevute (tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del DL n. 18/2020 in corso di conversione);
  • con tali risorse i comuni possono acquistare generi alimentari, prodotti di prima necessità, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. L’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata; è possibile procedere con convenzioni direttamente con esercizi commerciali che abbiano manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi;
  • è possibile utilizzare titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;
  • gli acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
  • i comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore;
  • la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune, visto l’assenza dell’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale;
  • il contributo dovrà essere erogato prioritariamente ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito;
  • è possibile procedere all’erogazione del contributo attraverso la compilazione e sottoscrizione di semplici modelli di autocertificazione che consentano di accedere celermente alle misure del decreto e ai possibili aventi diritto, ovvero mediante “avviso aperto” e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
  • si ritiene possibile che gli Uffici Sociali degli enti procedano con criteri meramente proporzionali e ad esaurimento fondi e che, gli stessi, rilascino formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Viminale: i chiarimenti sull’accertamento e sull’irrogazione delle sanzioni amministrative

Il Ministero dell’Interno, con una circolare inviata ai prefetti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al profilo, di carattere generale, riguardante l’esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria e un secondo profilo riguardante l’accertamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.
La circolare richiama il comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, che rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l’esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.
È segnalata l’esigenza di prevedere, nelle pianificazioni di impiego del personale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, l’imprescindibile coinvolgimento delle polizie locali per garantire la sicurezza delle comunità e il rispetto delle misure emergenziali adottate per il contenimento del Covid-19.
Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni sanzionate, la circolare precisa che può essere effettuato da tutto il personale titolare della qualifica di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque quello delle polizie locali.
Per il personale di queste ultime, presso il ministero dell’Interno è stato istituito un fondo per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di coloro che sono impegnati direttamente nel contenimento del fenomeno epidemiologico.

Autore: La redazione PERK SOLUTION